LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982
Art. 12
Utilizzazione di fondi della legge 10- 5- 1976, n. 352 Art. 4
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare per l'esercizio 1982, l'assegnazione di L.1.019.790.000 ad essa spettante, disposta ai sensi della Legge 10- 5- 1976 n. 352 art. 4, per la concessione di contributi per la realizzazione delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole operanti nelle zone montane e svantaggiate in applicazione delle direttive CEE n. 268 e n. 273 del 22 aprile 1975 (Cap. 15110).