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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 17
Realizzazione Piano irriguo regionale con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare nel quadriennio 1982- 1985 interventi in conto capitale per complessive L.32 miliardi per la realizzazione del piano irriguo regionale determinata secondo gli indirizzi e le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno artt. 11 e 12, utilizzando mezzi propri di bilancio in ragione di L.8.000.000.000 annui. (Cap. 16112)( cni)
L'intervento di cui al presente articolo è parzialmente sostitutivo della riduzione apportata a norma del successivo art. 12 della presente legge all'autorizzazione di spesa di cui al Cap. 16110, già finanziata con l'assegnazione statale sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno a seguito della diversa destinazione stabilita per tali fondi.

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