LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982
Art. 2
Piani di sviluppo delle Comunità Montane
Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità Montane a norma dell'art. 15, 1 comma, punto 1 della Legge 3- 12- 1971, n. 1102 relativamente all'esercizio 1982 la Regione è autorizzata a stanziare la ulteriore somma di L.5.526.000.000 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione del 1 e del 2 comma dell'art. 48 della Legge 21- 12- 1978, n. 843 . (Cap. 03450).