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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 25
Fidejussione regionale su prestiti agricoli per opere di particolare interesse regionale
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria su prestiti e mutui assistiti da contributi concessi dalle leggi regionali in vigore in materia di agricoltura, a favore di coltivatori diretti associati, delle cooperative agricole e loro consorzi, che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito mutuanti adeguate garanzie nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale.
In caso di mancato pagamento delle rate di mutuo da parte dei beneficiari della fidejussione, l'Amministrazione regionale effettuerà il pagamento delle stesse a favore dell'Istituto mutuante entro 60 giorni dalla comunicazione del mancato pagamento da parte dell'Istituto stesso.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'Art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'articolo 12 della legge 19 maggio 1976 n. 335 Sito esterno.
La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con atto della Giunta regionale o di un membro della stessa appositamente delegato, nel rispetto dei programmi approvati dagli organi regionali secondo le rispettive competenze.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero, dal beneficiario inadempiente, delle somme non pagate.
Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, dotato di uno stanziamento annuo di L.200.000.000 ed integrato, se necessario, con prelievo da fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo della Giunta regionale.
La funzione di prestazione della garanzia fidejussoria nei termini previsti dai precedenti commi del presente articolo è esercitata per delega della Regione dall'ERSA - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo - per quanto di competenza.
La Giunta regionale determina annualmente l'ammontare complessivo delle operazioni di credito che possono usufruire delle fidejussioni regionali concesse dall'ERSA.
Gli atti amministrativi dell'ERSA di concessione della fidejussione di cui al presente articolo impegnano direttamente la Regione Emilia - Romagna. Gli oneri discendenti dalle fidejussioni concesse dall'ERSA a norma del presente articolo fanno carico al fondo di garanzia istituito sul Bilancio regionale a norma del 6 comma del presente articolo (Cap. 89330).

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