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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 32
Credito artigiano di esercizio
L'autorizzazione di spesa concernente i contributi per il credito artigiano di esercizio, di cui all'art. 10 della LR 10- 1- 1973, n. 3, è rideterminata in L.700.000.000 per l'esercizio 1982, comprensivo della somma di L.400.000.000 trasferita al 1982 a norma dell'Art. 24 lett. A, punto 4 della LR 27 novembre 1981, n. 40 ed in L.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1983. (Cap. 21750).
A partire dal 1982 il contributo della Regione Emilia - Romagna per il concorso nel pagamento degli interessi sui crediti a breve termine per le occorrenze di esercizio delle imprese artigiane, già regolare dall'Art. 4 della LR 29 dicembre 1978, n. 55, è fissato nella misura del 3% annuo.
La Giunta regionale, con il parere delle competenti commissioni, determina i criteri, i limiti e le modalità di intervento.
Per il biennio 1984- 1985 è disposta una autorizzazione annuale di spesa di L.150.000.000 per la concessione a favore delle cooperative artigiane di garanzia del contributo ordinario di cui all'Art. 1 della LR 10 gennaio 1973, n. 3 per la costituzione del fondo di garanzia. (Cap.21920).

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