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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 34
Modifiche alle procedure della LR 10- 1- 73 n. 3
Le disposizioni contenute nelle lettere a) e c) dell'articolo 14 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 sono soppresse.
Il secondo comma dell'art. 15 della suddetta legge, come modificato dall'art. 3 della LR 12 gennaio 1978, n. 4 è soppresso.
I membri nominati a norma delle disposizioni di cui al comma precedente decadono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In loro sostituzione la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla nomina di un esperto che ha facoltà di assistere alle riunioni del collegio sindacale della Cooperativa artigiana di garanzia

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