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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 40
Fondo di ristabilimento CEE per l'edilizia abitativa rurale finanziato con mezzi regionali
Per gli interventi di cui all'Art. 14 della LR 20 ottobre 1979, n. 31 in materia di assunzione del rischio di cambio sui prestiti agevolati del Fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa in materia di edilizia abitativa rurale, concessi a norma della Legge 30 novembre 1976, n. 796 Sito esterno, è autorizzata per l'esercizio 1984 la spesa di Lire 1.000.000.000 (Cap. 32276)( cni).
L'onere attualizzato è assunto a carico della Regione per la parte del tasso di interesse eventualmente eccedente i 10 punti percentuali di tasso che residuano a carico dei terzi contraenti il prestito.

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