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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 51
Opere stradali Incremento contributo costante della Regione
Per la concessione di contributi annui costanti di cui all'art. 18 lett. b) della LR 8 marzo 1976, n. 10, a favore di Comuni, Province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti d' impegno:
Limite d' impegno di L.100.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983;
Limite d' impegno di L.100.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984;
Limite d' impegno di L.150.000.000 a decorrere dall'esercizio 1985. (Cap. 45200).

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