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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 54
Modifiche alla LR 30- 12- 1976, n. 57 ARTICOLO 54
All'art. 1 della L. R. 30- 12- 1976, n. 57 è aggiunto il seguente comma:
" Lo stanziamento di cui al primo comma può essere utilizzato altresì per studi, ricerche e progettazioni attinenti l'area attrezzata medesima. "
La lettera a) del 1 comma dell'art. 2 della L. R. 30- 12- 1976, n. 57 è così sostituita:
" a) l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del progetto esecutivo, nell'osservanza delle procedure di cui all'art. 21, lettera e) della legge 24 marzo 1975, n. 18 Sito esterno

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