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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 56
Modifiche alla LR 24- 12- 1981, n. 51
L'art. 2 della L. R. 24- 12- 1981, n. 51 con il quale è stato sostituito il 2 comma dell'art. 4 della L. R. 28- 8- 1979, n. 27 è così sostituito:
" L'erogazione di fondi regionali di cui al punto a) del precedente art. 3 avviene sulla base delle procedure previste dall'art. 21, lettera e) della LR 24- 3- 1975, n. 18. "
L'art. 4 della L. R. 24- 12- 1981, n. 51, con il quale è stato sostituito il 1 comma dell'art. 6 della L. R. 28- 8- 1979, n. 27 è così sostituito:
" I progetti esecutivi devono essere presentati alla Regione Emilia - Romagna entro quattro mesi dalla intervenuta esecutività della deliberazione di assegnazione dei fondi. "

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