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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 61
Regolamento degli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dai soppressi Enti Ospedalieri dalle Province e da altri Enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a provvedere direttamente al pagamento degli oneri di ammortamento, quota capitale e quota interessi, dei mutui già contratti dai soppressi Enti Ospedalieri, dalle Province e da altri Enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria sulla base di espressa richiesta da parte dei Comuni che sono subentrati, a norma del 1 comma Art. 26 della Legge 23- 4- 1981, n. 153 Sito esterno nelle relative obbligazioni a pagare.
La ricognizione del debito e la assunzione delle obbligazioni relative sarà disposta con atto della Giunta regionale sulla base della documentazione probatoria attestante le ragioni del debito.
Gli oneri relativi a termini dell'ultimo comma del richiamato Art. 26, faranno carico al bilancio regionale nell'ambito delle assegnazioni statali disposte a tale titolo a favore della Regione sul Fondo Sanitario Nazionale.
A tal fine è autorizzata la istituzione di appositi capitoli di spesa, distintamente per gli interessi e per la quota di rimborso del capitale.

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