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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 62
Completamento opere di edilizia ospedaliera già previste nel programma di costruzione di ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge 574/ 1965 Sito esterno
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1- 9- 1981 n. 25 a devolvere a favore dei Comuni competenti per territorio, i contributi in conto ammortamento dei mutui contratti o ancora da contrarre per il finanziamento di opere ospedaliere, già riservati ad Enti Ospedalieri a norma della LR 28 maggio 1975, n. 35, e finanziati con quota parte del limite d' impegno di L.30.000.000.000 ripartito fra le Regioni con DM 14 ottobre 1975 - GU n. 341 del 29- 12- 1975 nell'ambito del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ex art. 9 legge 281/ 1970 Sito esterno, finalizzato al finanziamento del completamento del programma di costruzione di ospedali civili e psichiatrici avviata in attuazione della legge 574 del 1965 Sito esterno.
L'ammontare del contributo annuo regionale fino a trentacinque anni è pari all'onere complessivo di ammortamento per quota interessi e capitali.
Il tasso massimo non potrà superare il 21% effettivo annuo.
Le modalità per la concessione del contributo regionale sono quelle previste dalla LR 24 marzo 1975, n. 18 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Gli interessi maturati sulle somme non erogate dagli istituti mutuanti vengono corrisposti annualmente dai medesimi direttamente alla Regione Emilia - Romagna per l'intero loro ammontare.

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