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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 66
Modifica della LR 24- 4- 1981 n. 11
L'art. 68 della L. R. 24 aprile 1981 n. 11 è sostituito dal seguente:
" Per l'anno 1982 il riparto del fondo regionale per le attività estive ed invernali a favore dei minori avverrà entro il mese di gennaio, sulla base delle spese sostenute e dei dati di riferimento comunicati dagli enti locali, per le attività svolte direttamente ed indirettamente nell'anno 1981 e sui preventivi pervenuti per quegli enti che non avessero svolto nel 1981 alcuna attività.
All'atto della erogazione dei fondi, che avverrà entro il termine dell'esercizio finanziario di competenza, sulla base dei consuntivi che attestino le spese effettivamente sostenute ed i servizi attuati, eventuali servizi non svolti o minori costi formeranno delle economie, che serviranno a finanziare eventuali nuovi servizi, organizzati nell'estate 1982 e non considerati in preventivo ".

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