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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 72
Gestione provvisoria della quota del fondo sanitario destinata a finanziare la spesa corrente indistinta
Fino all'entrata in vigore della Legge Regionale attuativa del disposto di cui alla Legge 23- 12- 1978 n. 833 Sito esterno, art. 51, IV comma, la quota del Fondo Sanitario Nazionale attribuita alla Regione per l'esercizio 1982 per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta e iscritta nel bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna per lo stesso esercizio, è ripartita fra le Unità Sanitarie Locali in rapporto diretto alla spesa complessiva per l'anno 1981 negli importi convalidati dalla Regione con apposita deliberazione della Giunta Regionale, resa esecutiva a norma di legge.
Il trasferimento della quota spettante a ciascuna Unità Sanitaria Locale in base al precedente comma è attuato, all'inizio di ciascun trimestre, dalla Giunta Regionale tenuto conto dell'ammontare delle risorse effettivamente trasferite alla Regione dallo Stato sul Fondo Sanitario Nazionale.

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