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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale31/10/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 09/06/1982

Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

Art. 73
Modifiche ed integrazioni alla LR 24- 7- 1979, n. 20 " Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero "
L'Art. 66 della L. R. 24- 4- 1981 n. 11 è sostituito dai seguenti: " Il 4 comma dell'Art. 7 della LR 24- 7- 1979 n. 20
" Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie nel tempo libero"
è sostituito dai seguenti due commi:
" I contributi in conto capitale per opere non possono superare il 50% della spesa ammessa a contributo. I contributi in conto capitale per attrezzature non possono superare l'80% della spesa ammessa a contributo. "
Il 2 comma dell'Art. 10 della L. R. 24- 7- 1979 n. 20 è sostituito dai seguenti:
" L'ammontare dei contributi in conto capitale per opere ed attrezzature sportive non può essere superiore al 75% del costo complessivo dell'opera o delle attrezzature previste nei progetti approvati dai Comuni con cui i beneficiari sono convenzionati. Ogni singolo contributo non può superare la somma di L.150.000.000. Esso potrà essere corrisposto in due soluzioni: -) Una prima, pari al 50%, alla dimostrazione dell' avvenuto inizio dei lavori; -) Una seconda, per il restante 50% a presentazione da parte del beneficiario del certificato di esecuzione dei lavori reso dal tecnico comunale del Comune territorialmente competente. "
L'ultimo comma dell'art. 10 della LR 24 luglio 1979 n. 20 è abrogato. L'Art. 11 della L. R. 24- 7- 1979 n. 20 è così modificato:
" La liquidazione dei contributi di cui al precedente Art. 10 è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una Convenzione stipulata dal beneficiario del contributo con il Comune territorialmente competente, o in carenza di essa con la Commissione Circoscrizionale o di Quartiere nei quali l'opera è ubicata per l'uso pubblico delle strutture finanziate. "

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