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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1982, n. 26

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1982 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1982- 1985.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 9 giugno 1982

INDICE

Art. 1 - Contributo al Comitato di solidarietà per il sostegno materiale e morale alle vittime della strage del treno " Italicus "
Art. 2 - Piani di sviluppo delle Comunità Montane
Art. 3 - Impianto del sistema informativo regionale
Art. 4 - Elaborazione dati rilevazioni censuarie 1981
Art. 5 - Acquisto di materiale artistico di pregio
Art. 6 - Modifica alle autorizzazioni di spesa disposte sulla legge 984/ 77 " Quadrifoglio " programmi regionali con precedenti leggi regionali e destinazione delle quote relative al biennio 1984/ 1985
Art. 7 - Modifica di autorizzazioni di spesa sulla Legge 984/ 1977 " Quadrifoglio " programmi coordinati MAF.
Art. 8 - Modifiche della destinazione delle assegnazioni sulla Legge 403/ 1977 " Marcora "
Art. 9 - Destinazione quote Legge 1 agosto 1981, n. 423 " Bartolomei "
Art. 10 Attuazione dell'art. 5 della legge 1 agosto 1981, n. 423 - Indennità compensativa
Art. 11 - Utilizzazione del contributo CEE sul Reg. n. 269/ 1979 per interventi in materia di forestazione
Art. 12Utilizzazione di fondi della legge 10- 5- 1976, n. 352 Art. 4
Art. 13 - Interventi nei settori della ricerca applicata di interesse regionale e delle attività dimostrative nell'ambito dei programmi di sviluppo della zootecnia e dell'ortofruttiviticoltura. Finanziamento con mezzi regionali
Art. 14 - Contributi sulle spese di gestione per favorire la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di pregio com mezzi regionali
Art. 15 - Aggiornamento limiti d' impegno a seguito di aumento dei tassi di riferimento
Art. 16 - Modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa nel settore forestale finanziate con mezzi regionali
Art. 17 - Realizzazione Piano irriguo regionale con mezzi regionali
Art. 18 - Modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa nel settore delle bonifiche e delle infrastrutture rurali, finanziate con mezzi regionali
Art. 19 - Opere di riforma fondiaria nel Mezzano finanziate con mezzi dello Stato
Art. 20 - Interventi nel settore dei servizi alle Aziende agricole con mezzi regionali
Art. 21 - Attività sperimentale, dimostrativa e di ricerca applicata nel campo dell'analisi dei terreni e foliare
Art. 22 - Nuova procedura per la liquidazione dei contributi sui prestiti agrari di esercizio in soluzione unica attualizzata
Art. 23 - Contributi all'ERSA Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
Art. 24 Consulenti socio - economici
Art. 25 - Fidejussione regionale su prestiti agricoli per opere di particolare interesse regionale
Art. 26 - Interventi per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, finanziati con mezzi regionali
Art. 27Finanziamento delle attività di sviluppo dell'ERVET SpA. Per il quadriennio 1982- 1985 è disposta a favore
Art. 28 Progetto di qualificazione dell'artigianato emiliano - romagnolo
Art. 29 - Revisione dell'Albo delle imprese artigiane. Riduzione delle autorizzazioni di spesa
Art. 30Attività promozionali per favorire la commercializzazione e valorizzazione del prodotto artigianale emiliano - romagnolo
Art. 31 - Credito artigiano a medio termine in forma attualizzata. Riduzione delle autorizzazioni di spesa
Art. 32 - Credito artigiano di esercizio
Art. 33 - Sviluppo della cooperazione e delle forme associative nel settore artigiano
Art. 34 Modifiche alle procedure della LR 10- 1- 73 n. 3
Art. 35Modifiche alle procedure della LR 29- 8- 1979, n. 29
Art. 36 - Partecipazione azionaria nella SIVALCO SpA.
Art. 37 - Impianti di acquacoltura della Società SIVALCO.
Art. 38 - Propaganda turistica
Art. 39 - Credito agevolato per le sedi municipali. Incremento del contributo costante regionale
Art. 40 - Fondo di ristabilimento CEE per l'edilizia abitativa rurale finanziato con mezzi regionali
Art. 41 Opere acquedottistiche - Diga di Ridracoli
Art. 42 - Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente
Art. 43 - Interventi in difesa della costa Adriatica
Art. 44 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 45 - Rifinanziamento del progetto per un Parco a fini multipli nel Basso ferrarese
Art. 46 - Porti regionali
Art. 47 - Porti comunali
Art. 48 - Piano regionale dei trasporti
Art. 49 - Fondo per gli investimenti in materia di trasporti pubblici L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 21 della
Art. 50 - Programmazione del sistema Cispadano delle vie di comunicazione
Art. 51 - Opere stradali Incremento contributo costante della Regione
Art. 52 - Centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci
Art. 53 Modifiche alla LR 27- 4- 1976, n. 19
Art. 54 Modifiche alla LR 30- 12- 1976, n. 57 ARTICOLO 54
Art. 55 Modifiche alla LR 1- 12- 1979, n. 45
Art. 56 Modifiche alla LR 24- 12- 1981, n. 51
Art. 57 Modifiche alla LR 1- 2- 1982, n. 7
Art. 58 - Protezione civile
Art. 59 - Interventi straordinari nei lidi comacchiesi
Art. 60 - Appartamenti polifunzionali L'autorizzazione di spesa disposta dall'Art. 53 della
Art. 61 - Regolamento degli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dai soppressi Enti Ospedalieri dalle Province e da altri Enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria
Art. 62 - Completamento opere di edilizia ospedaliera già previste nel programma di costruzione di ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge 574/ 1965
Art. 63 - Strutture per le persone anziane
Art. 64 - Completamento ricostruzione della Chiesa dei Ss. Giacomo ed Anna di Venzone
Art. 65 - Edilizia residenziale universitaria
Art. 66 Modifica della LR 24- 4- 1981 n. 11
Art. 67 - Trasferimento di autorizzazioni di spesa dal 1981 al 1982 finanziate con assegnazioni a destinazione specifica dello Stato
Art. 68 - Trasferimento al 1982 di autorizzazioni di spesa per il 1981 finanziate con mezzi regionali
Art. 69 - Slittamento ad esercizi successivi di autorizzazione di spesa finanziate con mezzi regionali
Art. 70 Iscrizioni di spesa al Bilancio 1982 in corrispondenza di assegnazioni specifiche dello Stato introitate nel 1981, ma non iscritte fra le spese di quell'esercizio - Partite zoppe
Art. 71 - Silittamento della decorrenza di alcuni limiti d' impegno coperti da mezzi propri della Regione
Art. 72 - Gestione provvisoria della quota del fondo sanitario destinata a finanziare la spesa corrente indistinta
Art. 73Modifiche ed integrazioni alla LR 24- 7- 1979, n. 20 " Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero "
Art. 74 - Copertura finanziaria
Art. 75 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributo al Comitato di solidarietà per il sostegno materiale e morale alle vittime della strage del treno " Italicus "
Per l'anno 1982 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a corrispondere un contributo di L.10.000.000 a favore del " Comitato di solidarietà per il sostegno materiale e morale alle vittime della strage del treno " Italicus" costituito fra la Regione Emilia - Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e S. Benedetto Val di Sambro per attività di cui all'art. 1 della Legge regionale 27 novembre 1981 n. 40. (Cap. 02705).
Art. 2
Piani di sviluppo delle Comunità Montane
Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità Montane a norma dell'art. 15, 1 comma, punto 1 della Legge 3- 12- 1971, n. 1102 Sito esterno relativamente all'esercizio 1982 la Regione è autorizzata a stanziare la ulteriore somma di L.5.526.000.000 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione del 1 e del 2 comma dell'art. 48 della Legge 21- 12- 1978, n. 843 Sito esterno. (Cap. 03450).
Art. 3
Impianto del sistema informativo regionale
Per gli anni 1982 e 1983 è autorizzata la spesa di annue L.500.000.000 per studi, consulenze e " software applicativo " concernenti l'impianto di un sistema informativo regionale ai fini degli adempimenti di cui all'Art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno. (Cap. 03910).
Art. 4
Elaborazione dati rilevazioni censuarie 1981
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare la somma di L.500.000.000 per l'esercizio 1982 per la elaborazione in collaborazione con l'ISTAT dei dati di interesse regionale concernenti le rilevazioni censuarie 1981, nonchè per la organizzazione in collaborazione con il Governo di un sistema di indagini statistiche nel campo agricolo in grado di soddisfare in maniera adeguata alle esigenze comunitarie, a norma della decisione n. 518 del Consiglio delle Comunità europee del 6 luglio 1981. (Cap. 03920).
Art. 5
Acquisto di materiale artistico di pregio
A partire dal 1982 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad acquistare oggetti d' arte o altro materiale di pregio artistico e storico al fine di incrementare il proprio patrimonio mobiliare, entro il limite massimo del 5% delle somme annualmente stanziate per l'acquisto di mobili ed attrezzature varie per gli uffici regionali.
Gli acquisti sono effettuati dal Provveditorato regionale, previa apposita deliberazione autorizzativa della Giunta regionale. (Cap. 04335).
Art. 6
Modifica alle autorizzazioni di spesa disposte sulla legge 984/ 77 Sito esterno " Quadrifoglio " programmi regionali con precedenti leggi regionali e destinazione delle quote relative al biennio 1984/ 1985
Le autorizzazioni di spesa disposte con precedenti leggi regionali utilizzando le assegnazioni sulla legge 27- 12- 1977 n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio " - programmi regionali - sono modificate relativamente agli interventi sottoelencati nel seguente modo:
a) Cap. 10505 - Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle produzioni animali comprese le spese per il funzionamento di commissioni regionali preposte alla formazione dei relativi programmi di attività. Quota a carico dello Stato:
1982: - L.1.000.000.000
b) Cap. 10615 - Spese dirette per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere. Quota a carico dello Stato:
1982: - L.1.355.000.000
1984: + L.1.355.000.000
c) Cap. 10725 - Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine e attrezzature zootecniche, corrisposti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (art. 5 LR 13- 8- 1973 n. 29 e art. 1 IV comma LR 18- 5- 1974 n. 17). Quota a carico dello Stato:
1982: - L.412.000.000
1984: + L.412.000.000
d) Cap. 12060 - Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero, comprese le spese di funzionamento delle commissioni regionali preposte alla formazione dei relativi programmi di attività. LR 14- 5- 1975, n. 31 art. 7). Quota parte dello Stato:
1982: - L.1.000.000.000
e) Cap. 12100 - Interventi per la ristrutturazione degli impianti viticoli a norma dell'art. 2 della LR 14- 5- 1975, n. 31 modificato dall'art. 7 della LR 2- 9- 1978, n. 42 ( LR 14 maggio 1975, n. 31). Quota a carico dello Stato:
1982: - L.500.000.000
1983: + L.500.000.000
f) Cap. 12120 - Contributo in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione d' impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 LR 14- 5- 1975, n. 31 e succ. mod. ed integrazioni parte finanziata con assegnazioni statali:
1982: - L.500.000.000
1983: + L.500.000.000
g) Cap. 12125 - Interventi in capitale per lo sviluppo di colture mediterranee. Nuovi impianti e reimpianti olivicoli a norma dell'art. 2 della LR 14- 5- 1975 n. 31 e succ. mod. ed int. parte finanziata con assegnazioni statali:
1982: - L.100.000.000
1983: + L.100.000.000
h) Cap. 12165 - Contributi attualizzati in conto interessi per acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura la floricoltura e la coltura della barbabietola (Art. 4 lett. c LR 10- 5- 1978 n. 15). Quota a carico dello Stato:
1982: - L.1.000.000.000
1984: + L.1.000.000.000
i) Cap. 14075 - Interventi per la forestazione ed il miglioramento agrosilvopastorale del patrimonio forestale regionale, nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2 LR 24- 1- 1975 n. 6) parte finanziata con assegnazioni statali:
1982: - L.1.000.000.000
1984: + L.1.000.000.000
l) Cap. 15135 - Interventi in conto capitale, per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici del regolamento CEE n. 1760/ 1978 riguardanti l'agricoltura e le foreste in zone svantaggiate non comprese nei territori classificati montani. Quota a carico dello Stato:
1983: + L.150.000.000
m) Cap. 15175 - Interventi in capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al regolamento CEE n. 1760/ 1978 del 25 luglio 1978 in anticipazione dei finanziamenti di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani. Quota a carico dello Stato:
1982: - L.1.077.000.000
1983: + L.577.000.000
1984: + L.350.000.000
n) Cap. 15180 - Interventi in capitale per la realizzazione di infrastrutture e per lo sviluppo delle attività agricole e forestali nei territori di collina e montagna (art. 15 L.27- 12- 1977 n. 984 Sito esterno). Quota a carico dello Stato:
1982: - L.6.338.000.000
1983: - L.5.000.000.000
1984: + L.5.000.000.000
o) Cap. 16110 - Contributi in capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale (Legge 27- 12- 1977 n. 984 Sito esterno Art. 11 e 12). Quota a carico dello Stato:
1982: - L.15.040.000.000
1983: + L.24.170.000.000
Sito esterno
p) Cap. 18070 - Contributi per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione, per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (art. 5 e 6 Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno; art. 1 e 2 Legge 30 giugno 1954, n. 493 Sito esterno; art. 104 Legge 30- 12- 1923, n. 3267 Sito esterno). Quota a carico dello Stato:
1982: + L.2.000.000.000
q) Cap. 18172 - Contributi per la difesa delle colture agrarie e forestali nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta. Attività tecnica degli osservatori per le malattie delle piante (Legge 30- 6- 1954 n. 4937 Sito esterno; art. 29 Legge 26- 6- 1913 n. 888 Sito esterno; artt. 15- 105 RDL 30- 12- 1923 n. 3267; art. 29 Legge 18- 6- 1931 n. 987 Sito esterno modificato dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1960 n. 870 Sito esterno). Quota a carico dello Stato:
1982: + L.100.000.000
La copertura finanziaria dell'intervento previsto alla precedente lettera q), è ottenuta mediante la riduzione per pari importo, dell'accantonamento di Lire 1.600.000.000 per il 1982, sul Fondo globale di cui al Cap. 86610 per il progetto di legge " Creazione di un servizio agrometereologico ".
Le riduzioni apportate alle autorizzazioni di spesa di cui ai capitoli 15180 per il solo anno 1982 e 16110 per il biennio 1982- 1983 ammontanti complessivamente a L.45.548.000.000, sono effettuate al fine di disporre la copertura finanziaria dei limiti d' impegno di cui al successivo comma già autorizzati da precedenti leggi regionali con riferimento all'art. 18 della Legge 27- 12- 1977, n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio " e coperti da mezzi propri della Regione, in attesa di passare a carico dello Stato rispettivamente dopo 5 annualità per i limiti d' impegno in materia di miglioramento fondiario agricolo e dopo 10 anni in materia di miglioramento fondiario forestale.
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare per la stessa finalità le nuove quote assegnate a suo favore sulla legge 27- 12- 1977 n. 984 Sito esterno - programmi regionali - per il biennio 1984- 1985 ammontanti a L.33.457.000.000 e quelle che saranno assegnate alla Regione a tutto il 1987.
A seguito del dispositivo del precedente comma i sottoelencati limiti d' impegno per contributi in conto interessi sul credito fondiario agricolo e forestale di miglioramento già autorizzati da precedenti leggi regionali invocando l'applicazione dell'Art. 18 della soprarichiamata Legge 27- 12- 1977, n. 984 Sito esterno risultano finanziati dalle assegnazioni disposte dallo Stato sulla medesima sino al 1987:
Cap. 10692 (Ex cap. 10690) Potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per interventi di miglioramento fondiario e per la costruzione, ammodernamento e potenziamento di stalle sociali, di organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni, e di centri di allevamento a carattere interaziendale (artt. 2, 3 e 4 LR 13- 8- 1973, n. 29; art. 1, II comma, LR 18- 5- 1974, n. 17). Quota a carico dello Stato. (Legge 984/ 77 Sito esterno) cni)
Limite di impegno dal 1982. L.800.000.000
Cap. 10701 (Ex Cap. 10700) Contributi in conto interessi sui prestiti di miglioramento fondiario di cui all'art. 2 della legge regionale 29/ 73. Quota a carico dello Stato. (Legge 984/ 77 Sito esterno)( cni)
Limite di impegno dal 1982. L.2.050.000.000
Limite di impegno dal 1983. L.1.000.000.000
Limite di impegno dal 1984. L.1.000.000.000
-----------------
Totale limiti di impegno 4.050.000.000
Cap. 10840 Contributi in conto interessi per interventi volti alla costituzione, ristrutturazione od ampliamento dei centri per la fecondazione artificiale a carico del bilancio regionale per la durata di 5 anni e successivamente acquisiti a carico del bilancio statale a norma dell'art. 18 della Legge 27- 12- 1977 n. 984 Sito esterno (art. 25 I comma lett. b, LR 15- 2- 1980 n. 11).
Limite di impegno dal 1983. L.200.000.000
Cap. 10951 (Ex Cap. 10950) Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario. Contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento. Art. 4, II comma e art. 5 LR 19- 8- 76, n. 36). Quota a carico dello Stato (Legge 984/ 77 Sito esterno)( cni)
Limite di impegno dal 1982. L.1.200.000.000
Limite di impegno dal 1983. L.1.000.000.000
-----------------
Totale limiti di impegno L.2.200.000.000
Cap. 10965 Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario. Contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento.( LR 19- 8- 1976, n. 36 - Art. 4, 2 comma e art. 6). Quota a carico dello Stato. (Legge n. 984/ 77 Sito esterno).
Limite di impegno dal 1982. L.200.000.000
Cap. 12115 Contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza per le imprese diretto - coltivatrici singole o associate ed alle cooperative di conduzione per la sostituzione o trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento della specie, di colture frutticole di vecchio impianto o il cui prodotto abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento nell'ultimo triennio, nonchè per la ristrutturazione di vigneti limitatamente alle zone collinari e montane di produzione dei vini di origine controllata. Concessione di contributi in c / interessi ad aziende agricole, con preferenza a cooperative ed altre forme associative operanti in zone vocate alla orticoltura, floricoltura, frutticoltura per l'acquisto e l'impianto di attrezzature fisse di pregio protette.( LR 14- 5- 1975 n. 31 artt. 2 e 3). Quota a carico dello Stato. (Legge n. 984/ 77 Sito esterno).
Limite di impegno dal 1982. L.1.000.000.000
Cap. 14950 Contributi aggiuntivi costanti annui per la durata di 20 anni a favore di enti pubblici per l'ammortamento di mutui agevolati da questi ottenuti per il finanziamento di opere di rimboschimento assistito dal contributo CEE o dello Stato (Art. 7 LR 24 gennaio 1975, n. 6, così modificato dalla LR 8- 7- 1977, n. 33). Quota a carico dello Stato. (Legge n. 984/ 77 Sito esterno).
Limite di impegno dal 1982. L.370.000.000
Cap. 14980 Contributi in conto interessi sui mutui integrativi in materia di miglioramento agrario forestale, concessi dalla Regione, su iniziative assistite dai benefici FEOGA (regolamento CEE 260/ 1979 o altri provvedimenti CEE) Quota a carico dello Stato. (Legge n. 984/ 77 Sito esterno).
Limite di impegno dal 1982. L.1.000.000.000
Limite di impegno dal 1983. L.500.000.000
Limite di impegno dal 1984. L.750.000.000
-----------------
Totale limiti di impegno L.2.250.000.000
Cap. 15080 Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Contributi in conto interessi su mutui per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali e interaziendali per opere di miglioramento fondiario nonchè per il miglioramento di edifici rurali anche a scopo turistico (Art. 3 Lett. b - LR 19 maggio 1975, n. 33). Quota a carico dello Stato. (Legge n. 984/ 77 Sito esterno).
Limite di impegno dal 1982. L.560.000.000
Limite di impegno dal 1984. L.500.000.000
-----------------
Totale limiti di impegno L.1.060.000.000
Cap. 18200 Contributi in conto interessi sui mutui per il ripiano delle passività onerose in favore delle stalle sociali (Art. 1, 1 comma, lett. E, Legge 403/ 1977 Sito esterno - LR 24- 4- 1979, n. 10). Quota a carico dello Stato. (Legge n. 984/ 77 Sito esterno).
Limite di impegno dal 1982. L.1.200.000.000
Limite di impegno dal 1984. L.1.000.000.000
-----------------
Totale limiti di impegno L.2.200.000.000
Cap. 20041 (Ex Cap. 20040) Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto ammortamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (Art. 3, II, comma LR 4- 4- 1973, n. 20; Art. 1, II comma, LR 25- 5- 1974, n. 19). Quota a carico dello Stato. (Legge 984/ 1977 Sito esterno)( cni).
Limite di impegno dal 1982. L.860.000.000
Limite di impegno dal 1983. L.500.000.000
Limite di impegno dal 1984. L.700.000.000
-----------------
Totale limiti di impegno L.2.060.000.000
Ai fini della copertura degli oneri poliennali conseguenti agli interventi di spesa di cui al precedente comma, le quote delle assegnazioni sulla Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno di spettanza della Regione Emilia - Romagna per il biennio 1984- 1985 non destinate ad altre finalità, sono accantonate per L.22.478.000.000 sul fondo globale di cui al Cap. 86620 facente carico all'esercizio finanziario 1985, per essere utilizzate per la copertura dei limiti d' impegno stessi per gli anni successivi al 1985.
Art. 7
Modifica di autorizzazioni di spesa sulla Legge 984/ 1977 Sito esterno " Quadrifoglio " programmi coordinati MAF.
Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali e finanziate utilizzando i fondi rivenienti dall'assegnazione sulla Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio " - Programmi coordinati nazionalmente dal Ministero Agricoltura e Foreste, sono modificate relativamente agli interventi sottoelencati, nei seguenti termini:
Cap. 10820 " Contributi in conto capitale per la costituzione, la ristrutturazione o l'ampliamento dei centri per la fecondazione artificiale (Art. 25, 1 comma LR 15- 2- 1980, n. 11). Quota a carico dello Stato:
1982: - L.500.000.000
1983: + L.500.000.000
1984: + L.300.000.000
Cap. 10830 " Contributi in conto capitale per il miglioramento degli allevamenti, per l'acquisto dei riproduttori maschi ed altre iniziative zootecniche (Articoli 26, 27, 28 LR 15- 2- 1980 n. 11). " Quota a carico dello Stato:
1982: - L.600.000.000
1984: + L.600.000.000
Cap. 24055 " Partecipazione della Regione alla SIVALCO SpA per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne lagunari. "
1982: + L.300.000.000
Autorizzate dalla LR 4- 9- 1981 n. 29 Art. 13
1982: +
Cap. 24060 " Attuazione del programma regionale coordinato nazionalmente per l'acquicoltura (L.27- 12- 1977 n. 984 Sito esterno Art. 8). "
1982: - L.300.000.000
1983: - L.3.152.000.000
1984: + L.1.000.000.000
1985: + L.1.152.000.000
Cap. 24145 " Realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue valli di Comacchio per favorire l'allevamento di specie ittiche di acqua salmastra, tramite la SIVALCO SpA( LR 17- 12- 1976, n.53)" . Quota a carico dello Stato( cni):
1983: + L.1.000.000.000
storno autorizzato a norma dell'Art. 37 della presente Legge.
Cap. 38065 " Interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale (Art. 5 LR 24- 1- 1977 n. 2). " Quota a carico dello Stato( cni):
1982: - L.300.000.000
1983: - L.260.000.000
1984: + L.300.000.000
1985: + L.260.000.000
Art. 8
Modifiche della destinazione delle assegnazioni sulla Legge 403/ 1977 Sito esterno " Marcora "
Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali utilizzando le assegnazioni della Legge 1- 7- 1977 n. 403 Sito esterno " Marcora " sono modificate come segue: Cap. 10725 Potenziamento delle strutture zootecniche.
Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche, corrisposti in unica soluzione, scontando all' attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (Art. 5 LR 13- 8- 1973 n. 29 e art. 1, 4 comma LR 18- 5- 74 n. 17). Quota a carico dello Stato.
1982: - L.2.588.000.000
1983: - L.1.000.000.000
1984: + L.3.588.000.000
1985: + L.260.000.000
Cap. 16360 Manutenzione delle opere di bonifica (Art. 16 SS RDL 13- 12- 1933 n. 215). Quota a carico dello Stato.
1982: - L.200.000.000
Cap. 18080 Concessione di contributi alle associazioni dei produttori per la istituzione di una rete di informazione contabile agricola in attuazione del Regolamento n. 79/ 1965 CEE del 15 giugno 1965, modificato dal Regolamento CEE n. 2910/ 1973 e per l'assistenza tecnica e di gestione alle aziende e cooperative agricole a norma dell'Art. 20/ bis della LR 5- 5- 1977, n. 18. Quota a carico dello Stato:
1982: - L.400.000.000
1983: + L.400.000.000
Cap. 18172 Contributi per la difesa delle colture agrarie e forestali nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta, attività tecnica degli osservatori per le malattie delle piante. (Legge 30- 6- 1954, n. 493 Sito esterno; artt. 15 - 105 RDL 30- 12- 1923, n. 3267; art. 29 Legge 18- 6- 1931, n. 987 Sito esterno modificato dall'art. 4 della Legge 11- 8- 1960, n. 870 Sito esterno). Quota a carico dello Stato( cni):
1982: + L.200.000.000
Art. 9
Destinazione quote Legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno " Bartolomei "
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare nel biennio 1982- 1983 le assegnazioni ad essa spettanti disposte sulla Legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno " Bartolomei ", per l'effettuazione dei seguenti interventi:
a) Cap. 18360 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole - Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (Art. 2 LR 4- 4- 1973 n. 20 - Art. 1 I comma Lett. b) LR 25- 5- 1974 n. 19). Quota a carico dello Stato:
1982: + L.14.712.000.000
1983: + L.15.000.000.000
b) Cap. 15020 - Concessione di indennità compensative ai coltivatori dei territori montani in applicazione delle direttive CEE n. 75/ 268 e n. 75/ 273 del 28 aprile 1975 (Artt. 5 e 6 Legge 10 maggio 1976 n. 352 Sito esterno; LR 5- 5- 1977 n. 18 art. 11 lett. f) e art. 24). Quota a carico dello Stato (Legge n. 423/ 1981 Sito esterno):
1982: + L.6.302.800.000
Le modalità di attuazione dell'intervento disposto dalla presente lettera sono stabilite dal successivo Art. 10 della presente Legge.
c) Cap. 18201 - Contributi in conto interessi sui mutui per il ripiano delle passività onerose in favore delle stalle sociali (Art. 1, I comma, lett. E) Legge 403/ 1977 Sito esterno - LR 24 aprile 1979, n. 10). Quota a carico dello Stato (L.423/ 1981 Sito esterno)( cni):
Limite d' impegno a partire dal 1983:
L.3.948.500.000.
Nell'ambito della spesa autorizzata ai sensi della lett. a) del precedente comma, sono state accorpate, a norma dell'art. 17 della Legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno, le assegnazioni di cui agli Artt. 1, 3, I e II comma e 4 della stessa Legge. Nell'ambito del limite d' impegno autorizzato ai sensi della lett. c) del precedente comma, sono stati accorpati i limiti d' impegno assegnati a norma degli Artt. 14 e 16 della stessa legge.
Art. 10
Attuazione dell'art. 5 della legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno - Indennità compensativa
L'art. 2 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 8, è così sostituito:
" E' istituita una indennità compensativa annua per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, residenti nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva CEE n. 268/ 1975.
L'indennità di cui al comma precedente viene erogata alle condizioni stabilite dall'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno e dall'art. 5 della legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno.
Sito esterno Sito esternoL'importo dell'indennità compensativa viene concesso fino alla misura massima di 97 ECU per ettaro di superficie foraggera coltivata o per UBA in allevamento alle aziende zootecniche con ampiezza dai 3 ai 10 ettari di superficie agricola utilizzata per l'alimentazione del bestiame dell'azienda durante l'anno, ricadenti per la maggior parte nella fascia altitudinale superiore ai 600 m. slm.
Sito esterno Sito esternoPer le aziende comprese nella medesima classe di superficie, situate sotto i 600 metri di altitudine, l'importo massimo dell'indennità compensativa è ridotta a 65 ECU per ettaro di superficie foraggera o per UBA.
Per produzioni diverse da quelle foraggere, nelle zone montane, l'indennità compensativa fino alla misura massima unica di 48 ECU per ettaro potrà essere commisurata alla superficie agricola utilizzata, al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento, nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedenti le 50 are per azienda.
Per le aziende con ampiezza superiore ai 10 ettari di superficie agricola utilizzata, le misure massime dell'indennità compensativa per ettaro sopra indicate sono ridotte, oltre i 10 ettari di foraggere, rispettivamente a 81 ECU per ettaro per le aziende con SAU ricadente nella fascia altitudinale inferiore ai 600 metri slm e a 48 ECU per ettaro per quelle con SAU ricadente nella fascia altitudinale inferiore.
Nella determinazione delle UBA e nella concessione dell'indennità compensativa le limitazioni previste dall' art. 6, comma 3 , della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esterno non si applicano nelle zone ricadenti nei territori definiti dall'art. 3 paragrafi 4 e 5 della direttiva n. 75/ 268/ CEE Il settimo comma dello stesso articolo è soppresso.
L'importo totale dell'indennità concessa non può essere inferiore a 16 ECU.
Il Consiglio regionale, con propria deliberazione determina l'importo dell'indennità in relazione ai finanziamenti che si renderanno disponibili in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 352 Sito esternoe legge 1 agosto 1981 n. 423 Sito esterno e successive modificazioni nonchè le zone da considerare prioritarie nella concessione dell'indennità medesima. "
Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 11
Utilizzazione del contributo CEE sul Reg. n. 269/ 1979 per interventi in materia di forestazione
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad assegnare per l'esercizio finanziario 1982 agli enti pubblici di cui all'art. 7 della LR 24- 1- 1975 n. 6 e successive modificazioni, un contributo in capitale di complessive L.8.190.472.500 per interventi in materia di forestazione utilizzando il contributo CEE assegnato alla Regione a norma del Reg. n. 269 del 6- 2- 1979. (Cap. 14975).
Art. 12
Utilizzazione di fondi della legge 10- 5- 1976, n. 352 Sito esterno Art. 4
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare per l'esercizio 1982, l'assegnazione di L.1.019.790.000 ad essa spettante, disposta ai sensi della Legge 10- 5- 1976 n. 352 Sito esterno art. 4, per la concessione di contributi per la realizzazione delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole operanti nelle zone montane e svantaggiate in applicazione delle direttive CEE n. 268 e n. 273 del 22 aprile 1975 (Cap. 15110).
Art. 13
Interventi nei settori della ricerca applicata di interesse regionale e delle attività dimostrative nell'ambito dei programmi di sviluppo della zootecnia e dell'ortofruttiviticoltura. Finanziamento con mezzi regionali
Per gli esercizi 1983 e 1984 sono autorizzate ulteriori spese per complessive L.4.000.000.000 per il finanziamento dei sottoindicati interventi nell'ambito dei programmi di sviluppo della zootecnia e dell'ortofruttiviticoltura:
" Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle produzioni animali comprese le spese per il funzionamento delle commissioni regionali preposte alla formazione dei relativi programmi di attività nel settore della zootecnia "( LR 13- 8- 1973, n. 29 Art. 9/ bis come modificata dall'Art. 12 LR 3- 11- 1980, n. 51). (Cap. 10500 e Cap. 10501)
Esercizio 1983: L.1.000.000.000
Esercizio 1984: L.1.000.000.000
" Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero, comprese le spese per il funzionamento delle commissioni regionali preposte alla formazione dei relativi programmi di attività nel settore della ortofruttiviticoltura "( LR 15 maggio 1975, n. 31 Artt. 5 e 7 come modificati dall'Art. 45 LR 20- 4- 1979, n. 10 e dall' Art. 12 LR 20- 10- 1979 n. 31). (Cap. 12050 - 12051)
Esercizio 1983: L.1.000.000.000
Esercizio 1984: L.1.000.000.000
Art. 14
Contributi sulle spese di gestione per favorire la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di pregio com mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi sulle spese di gestione a cooperative e loro consorzi che provvedono alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di particolare pregio, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14- 5- 1975 n. 31 e dell'art. 2 della legge regionale 8- 9- 1981 n. 34, utilizzando mezzi propri di bilancio per il biennio 1983- 1984 in ragione di L.2.000.000.000 nel 1983 e di L.1.000.000.000 nel 1984. (Cap. 12172)( cni).
Art. 15
Aggiornamento limiti d' impegno a seguito di aumento dei tassi di riferimento
Per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fondiario per il finanziamento delle iniziative ammesse ai benefici di cui alla parte 2a del Regolamento CEE n. 17 del 5 febbraio 1964, in materia di ortoflorofrutticoltura e vitivinicoltura, è autorizzato un ulteriore limite d' impegno di L.100.000.000 a decorrere dall'esercizio 1982. (Cap. 12195).
Per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui fondiari in favore di aziende e cooperative agricole per gli interventi previsti dall'art. 3, 2 comma, della LR 25- 5- 1974, n. 219, è autorizzato un ulteriore limite d' impegno di L.400.000.000 a decorrere dall'esercizio 1982. (Cap. 20040).
Art. 16
Modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa nel settore forestale finanziate con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare nel quadriennio 1982- 1985 gli ulteriori sottoelencati interventi di spesa e le seguenti riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, nel settore della forestazione e dello sviluppo della economia agricola - montana, a modificazione ed integrazione delle autorizzazioni di spesa già disposte nelle precedenti leggi regionali di settore, utilizzando mezzi propri di bilancio:
a) Spese per i vivai forestali. RDL 30- 12- 1923 n. 3267 art. 91 e segg.:
- L.200.000.000 nel 1983,
+ L.1.000.000.000 nel 1984,
+ L.1.000.000.000 nel 1985 (Cap. 14050).
b) Interventi per la forestazione ed il miglioramento agro - silvo - pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico - forestale a norma dell'art. 2 LR 24- 1- 1975, n. 6:
- L.1.100.000.000 nel 1983 (Cap. 14070).
c) Interventi per la forestazione su terreni di proprietà pubblica o collettiva con specie legnose a rapido accrescimento a norma dell'art. 2 LR 24- 1- 1975 n. 6:
- L.100.000.000 nel 1982,
- L.400.000.000 nel 1983,
+ L.100.000.000 nel 1984 (Cap. 14090).
d) Contributi in capitale ad aziende singole od associate ed a cooperative di conduzione terreni per l'attuazione di impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere, a norma dell'art. 4 LR 24- 1- 1975 n. 6:
- L.600.000.000 nel 1982,
- L.1.400.000.000 nel 1983,
- + L.700.000.000 nel 1984 (Cap. 14130).
e) Contributi per la promozione e l'attuazione di rimboschimenti e miglioramenti a pascoli montani a norma degli artt. 18, 31 e 34 della Legge 27- 10- 1966, n. 910 Sito esterno:
- L.600.000.000 nel 1982,
- L.1.400.000.000 nel 1983,
+ L.700.000.000 nel 1984 (Cap. 14170).
f) Spese e contributi per la propaganda forestale, per l'assistenza e la propaganda intese alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi a norma dell'art. 105 del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell'art. 6 lett. a) della LR 24- 1- 1975, n. 6:
+ L.30.000.000 nel 1984,
+ L.30.000.000 nel 1985 (Cap. 14420).
g) Spese e contributi per la manutenzione delle opere di bonifica montana e di quelle di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani a norma dell'art. 6 lett. b) della LR 24- 1- 1975, n. 6:
- L.1.550.000.000 nel 1982,
- L.2.550.000.000 nel 1983,
+ L.2.200.000.000 nel 1984,
+ L.2.200.000.000 nel 1985 (Cap. 14440).
h) Prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi a norma dell'art. 105 del RDL 30- 12- 1923, n. 3267:
- L.50.000.000 nel 1982,
- L.100.000.000 nel 1983 (Cap. 14460).
i) Contributi per lo sviluppo dell'assistenza tecnica a favore di cooperative di lavoratori forestali a norma dell'Art. 5 LR 24- 1- 1975, n. 6:
- L.100.000.000 nel 1983,
+ L.200.000.000 nel 1984,
+ L.200.000.000 nel 1985 (Capitolo 14520).
l) Concessione all'Azienda Regionale delle Foreste di un contributo straordinario della Regione a norma dell' art. 21 lettera b) della LR 25- 5- 1974 n. 18 di L.400.000.000 per l'esercizio 1982 per la sistemazione ed il restauro conservativo del patrimonio immobiliare regionale affidato in gestione all'Azienda medesima. (Cap. 14610).
m) Interventi in conto capitale per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici del Regolamento CEE n. 1760/ 1978 riguardanti l'agricoltura e le foreste in zone svantaggiate non comprese nei territori classificati montani. Quota a carico dello Stato:
- L.100.000.000 nel 1982. (Cap. 15135).
n) L'autorizzazione di spesa di L.7.176.000.000 già disposta a carico dell'esercizio finanziario 1982 dall'Art. 4 lett. o) della LR 23 aprile 1980, n. 26 e finanziata interamente con i fondi della Legge 22- 12- 1977, n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio " - progetti regionali - è mantenuta in essere per lo stesso importo ma con la seguente diversa copertura finanziaria:
L.838.000.000 - con i fondi della Legge 984/ 1977 Sito esterno " Quadrifoglio ". (Cap. 15180)
L.6.338.000.000 - con i fondi propri della Regione. (Cap. 15181).
Art. 17
Realizzazione Piano irriguo regionale con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare nel quadriennio 1982- 1985 interventi in conto capitale per complessive L.32 miliardi per la realizzazione del piano irriguo regionale determinata secondo gli indirizzi e le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno artt. 11 e 12, utilizzando mezzi propri di bilancio in ragione di L.8.000.000.000 annui. (Cap. 16112)( cni)
L'intervento di cui al presente articolo è parzialmente sostitutivo della riduzione apportata a norma del successivo art. 12 della presente legge all'autorizzazione di spesa di cui al Cap. 16110, già finanziata con l'assegnazione statale sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno a seguito della diversa destinazione stabilita per tali fondi.
Art. 18
Modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa nel settore delle bonifiche e delle infrastrutture rurali, finanziate con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare nel quadriennio 1982- 1985 gli ulteriori sottoelencati interventi di spesa e le seguenti riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, utilizzando mezzi propri:
Cap. 16340 " Opere di manutenzione straordinaria delle bonifiche( RDL 13 dicembre 1933, n. 215) "
Esercizio 1982: - L.3.000.000.000
Esercizio 1983: - L.3.000.000.000
Cap. 16350 " Manutenzione delle opere di bonifica "
Esercizio 1982: + L.150.000.000
Esercizio 1983: - L.1.500.000.000
Esercizio 1984: + L.2.500.000.000
Esercizio 1985: + L.2.500.000.000
Cap. 16400 " Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento "
Esercizio 1982: - L.500.000.000
Esercizio 1983: - L.500.000.000
Esercizio 1984: + L.1.500.000.000
Esercizio 1985: + L.1.500.000.000
Cap. 16450 " Contributi in capitale per la realizzazione del programma regionale di nuove opere di bonifica ( RDL 13- 12- 1933, n. 215) ".
Esercizio 1983: + L.3.000.000.000
Esercizio 1984: + L.3.000.000.000
Cap. 16800 Interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale "
Esercizio 1982: - L.250.000.000
Esercizio 1983: - L.250.000.000
Art. 19
Opere di riforma fondiaria nel Mezzano finanziate con mezzi dello Stato
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a norma di quanto disposto dall'art. 10, 1 e 2 comma della LR 24 aprile 1981 n. 11 ad iscrivere per il biennio 1984- 1985 le ulteriori somme di L.2.000.000.000 annui, cui fanno fronte le corrispondenti partite di entrata per il completamento delle opere di riforma fondiaria nel Mezzano assegnate dallo Stato a norma della legge 3 febbraio 1981, n. 14 Sito esterno. (Cap. 16370).
I fondi saranno gestiti secondo le modalità di cui al precitato Art. 10 della LR 24 aprile 1981, n. 11.
Art. 20
Interventi nel settore dei servizi alle Aziende agricole con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare nel triennio 1982- 1984 con mezzi propri interventi per l'assistenza tecnica - economica alle aziende singole ed alla cooperazione per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati a norma delle Leggi n. 910/ 1966, n. 493/ 1954, n. 3267/ 1923 in ragione di L.250.000.000 nel 1982, di L.6.000.000.000 nel 1983 e di L.6.000.000.000 nel 1984. (Cap. 18075).
Art. 21
Attività sperimentale, dimostrativa e di ricerca applicata nel campo dell'analisi dei terreni e foliare
Ai fini dell'impianto di attività sperimentali, dimostrative e di ricerca applicata nel campo dell'analisi dei terreni e foliare, già previsti dall'Art. 6 della LR 27- 11- 1981, n. 40 e volte ad accertare la vocazione delle zone per il miglioramento delle colture agricole, è autorizzata a norma del combinato disposto dell'Art. 7 della LR 14 maggio 1975, n. 31 e dell'Art. 66, 1 comma del DPR 24- 7- 1977 n. 616 Sito esterno la spesa di L.800.000.000 per l'esercizio finanziario 1982. (Cap. 18085).
Art. 22
Nuova procedura per la liquidazione dei contributi sui prestiti agrari di esercizio in soluzione unica attualizzata
Per la concessione dei contributi in conto interessi sui prestiti fino a 5 anni per l'acquisto del bestiame o per la meccanizzazione agricola di cui agli Artt. 5 della LR 13 agosto 1973, n. 29 e 5 della LR 14 maggio 1975, n. 31, da erogare in soluzione unica attualizzata a norma degli Artt. 3 lett. c) e 4 lett. c) della LR 10 maggio 1978, n. 15 la Giunta Regionale provvederà ad effettuare il riparto delle disponibilità autorizzate su ciascun esercizio finanziario con relativa attribuzione direttamente a favore degli Istituti di Credito convenzionati distintamente per ciascun servizio provinciale dell'agricoltura ed alimentazione, limitatamente al 75% dell'intero stanziamento.
Il restante 25% sarà attribuito con decreto dell'Assessore competente per materia, nel corso di ciascun esercizio, secondo le esigenze riscontrate presso i Servizi provinciali.
Le somme accreditate ai singoli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario sono intrattenute dagli stessi in apposito conto dal quale saranno definitivamente svincolate a proprio favore in corrispondenza delle scadenze contrattuali delle obbligazioni a carico della Regione, secondo quanto determinato dalla Convenzione che regolerà i rapporti fra Istituti di credito e di Enti esercenti il credito agrario e la Regione medesima.
Sulle somme depositate sul conto di cui al precedente comma gli Istituti ed Enti convenzionati corrisponderanno alla Regione un interesse pari a quello in vigore per il deposito di eccedenze di cassa previsto dalla Convenzione di Tesoreria regionale.
Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 15 gennaio di ogni anno gli Istituti ed Enti convenzionati sono tenuti a rendicontare analiticamente e rispettivamente con valuta 1 luglio e 31 dicembre di ogni anno le operazioni di finanziamento agevolato perfezionate in via amministrativa nel corso dei due semestri dell'anno precedente, mettendo in evidenza le quote dell'assegnazione annuale che residuano sul conto.
La Giunta regionale, nell'effettuazione del riparto dell'esercizio successivo potrà tenere conto delle somme non ancora utilizzate sull'assegnazione complessiva dell'anno precedente di ciascun Istituto od Ente convenzionato.
Art. 23
Contributi all'ERSA Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
Per l'esercizio 1982 il contributo all'ERSA - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo - ordinario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di cui all'Art. 9 lett. a) della Legge regionale 13 maggio 1977 n. 19, è determinato in L.7.600.000.000.
La Giunta regionale provvede a disporne la erogazione previa l'approvazione del Bilancio dell'ERSA da parte del Consiglio Regionale a norma dell'Art. 7 della stessa legge regionale istitutiva. (Cap. 18750).
E' autorizzato il rimborso all'ERSA fino ad un ammontare di L.2.000.000.000, del costo del personale dipendente dall'Ente medesimo messo a disposizione della Regione Emilia - Romagna per l'anno 1982 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. L'erogazione viene disposta a norma dell'Art. 14 - 1 comma della LR 24 aprile 1981, n. 11. (Cap. 18755).
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1982 a favore dell'ERSA le seguenti assegnazioni straordinarie per l'effettuazione di interventi nell'ambito delle seguenti competenze di istituto:
- L.900.000.000 per la sottoscrizione delle azioni della Società SIVALCO SpA emesse in sede di aumento del Capitale sociale, ai fini del mantenimento della percentuale di partecipazione azionaria dell'ERSA in tale Società, ai sensi dell'Art. 2 - 2 comma, punto 5 della Legge istitutiva;
- L.1.000.000.000 per la prestazione di assistenza finanziaria alla cooperazione agricola a norma dell'art. 2
- 2 comma - punto 2 della legge istitutiva. (Cap. 18761).
Art. 24
Consulenti socio - economici
Per l'esercizio 1982 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a confermare i contratti di consulenza socio - economica già previsti e finanziati a norma dell'Art. 60 della Legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno, e regolamentati a norma degli Articoli 43 e segg. della LR 5 maggio 1977 n. 18, per l'importo complessivo di L.420.000.000, utilizzando mezzi propri. (Cap. 18150).
Art. 25
Fidejussione regionale su prestiti agricoli per opere di particolare interesse regionale
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria su prestiti e mutui assistiti da contributi concessi dalle leggi regionali in vigore in materia di agricoltura, a favore di coltivatori diretti associati, delle cooperative agricole e loro consorzi, che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito mutuanti adeguate garanzie nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale.
In caso di mancato pagamento delle rate di mutuo da parte dei beneficiari della fidejussione, l'Amministrazione regionale effettuerà il pagamento delle stesse a favore dell'Istituto mutuante entro 60 giorni dalla comunicazione del mancato pagamento da parte dell'Istituto stesso.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'Art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'articolo 12 della legge 19 maggio 1976 n. 335 Sito esterno.
La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con atto della Giunta regionale o di un membro della stessa appositamente delegato, nel rispetto dei programmi approvati dagli organi regionali secondo le rispettive competenze.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero, dal beneficiario inadempiente, delle somme non pagate.
Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, dotato di uno stanziamento annuo di L.200.000.000 ed integrato, se necessario, con prelievo da fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo della Giunta regionale.
La funzione di prestazione della garanzia fidejussoria nei termini previsti dai precedenti commi del presente articolo è esercitata per delega della Regione dall'ERSA - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo - per quanto di competenza.
La Giunta regionale determina annualmente l'ammontare complessivo delle operazioni di credito che possono usufruire delle fidejussioni regionali concesse dall'ERSA.
Gli atti amministrativi dell'ERSA di concessione della fidejussione di cui al presente articolo impegnano direttamente la Regione Emilia - Romagna. Gli oneri discendenti dalle fidejussioni concesse dall'ERSA a norma del presente articolo fanno carico al fondo di garanzia istituito sul Bilancio regionale a norma del 6 comma del presente articolo (Cap. 89330).
Art. 26
Interventi per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, finanziati con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere, utilizzando mezzi propri di bilancio, contributi in capitale per la razionalizzazione dei trattamenti, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici a norma del Reg. CEE n. 355 del 15 febbraio 1977 e dell'art. 6 DPR 24- 7- 1977 n. 616 Sito esterno in ragione di L.3.260.000.000 per l'esercizio 1982, L.4.000.000.000 per l'esercizio 1983 e L.4.000.000.000 per l'esercizio 1984, (Cap. 20061)( cni).
Art. 27
Finanziamento delle attività di sviluppo dell'ERVET SpA. Per il quadriennio 1982- 1985 è disposta a favore
dell'ERVET SpA una ulteriore assegnazione di fondi per complessive L.11.400.000.000, di cui L.200.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983, L.800.000.000 nell'esercizio 1984 e L.900.000.000 nell'esercizio 1985, destinati a finanziare le normali attività di istituto dell'Ente; e L.9.300.000.000, di cui L.3.500.000.000 nel 1983 e L.3.800.000.000 nel 1984 e L.2.000.000.000 nel 1985, destinati a favorire l'attività dell' Ente in conformità ai programmi regionali di sviluppo. (Cap. 21090).
Art. 28
Progetto di qualificazione dell'artigianato emiliano - romagnolo
E' autorizzata per il biennio 1982- 1983 una ulteriore spesa di L.530.000.000, di cui L.450.000.000 per l'esercizio 1982 e L.80.000.000 per l'esercizio 1983, per la elaborazione di un progetto di qualificazione dell'artigianato emiliano - romagnolo nell'ambito delle competenze amministrative in materia di artigianato di cui all'art. 63 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno. (Cap. 21700).
Art. 29
Revisione dell'Albo delle imprese artigiane. Riduzione delle autorizzazioni di spesa
L'autorizzazione di spesa già disposta dall'art. 20 della LR 24 aprile 1981, n. 11 per la revisione dell'Albo delle Imprese Artigiane è ridotta in ragione di L.400.000.000 per l'esercizio finanziario 1982 e di L.400.000.000 per l'esercizio finanziario 1983. (Cap. 21705).
Art. 30
Attività promozionali per favorire la commercializzazione e valorizzazione del prodotto artigianale emiliano - romagnolo
Per le finalità della legge regionale 29 maggio 1980 n. 44 " Contributi alle imprese artigiane per le attività promozionali " sono disposte per il biennio 1982 e 1983 le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 1982: L.600.000.000
Esercizio 1983: L.600.000.000 (Cap. 21710).
Art. 31
Credito artigiano a medio termine in forma attualizzata. Riduzione delle autorizzazioni di spesa
L'autorizzazione di spesa concernente la concessione di contributi in conto interessi da erogare in soluzione unica attualizzata sui prestiti quinquennali del medio credito artigiano di cui all'Art. 18 LR 20 ottobre 1979, n. 31, già disposta dall'Art. 21, 2 comma della LR 24 aprile 1981, n. 11, è ridotta in ragione di L.300.000.000 per ognuno degli esercizi 1982 e 1983. (Cap. 21735).
Art. 32
Credito artigiano di esercizio
L'autorizzazione di spesa concernente i contributi per il credito artigiano di esercizio, di cui all'art. 10 della LR 10- 1- 1973, n. 3, è rideterminata in L.700.000.000 per l'esercizio 1982, comprensivo della somma di L.400.000.000 trasferita al 1982 a norma dell'Art. 24 lett. A, punto 4 della LR 27 novembre 1981, n. 40 ed in L.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1983. (Cap. 21750).
A partire dal 1982 il contributo della Regione Emilia - Romagna per il concorso nel pagamento degli interessi sui crediti a breve termine per le occorrenze di esercizio delle imprese artigiane, già regolare dall'Art. 4 della LR 29 dicembre 1978, n. 55, è fissato nella misura del 3% annuo.
La Giunta regionale, con il parere delle competenti commissioni, determina i criteri, i limiti e le modalità di intervento.
Per il biennio 1984- 1985 è disposta una autorizzazione annuale di spesa di L.150.000.000 per la concessione a favore delle cooperative artigiane di garanzia del contributo ordinario di cui all'Art. 1 della LR 10 gennaio 1973, n. 3 per la costituzione del fondo di garanzia. (Cap.21920).
Art. 33
Sviluppo della cooperazione e delle forme associative nel settore artigiano
Per gli interventi di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 29 " Contributi per la promozione e lo sviluppo delle forme associative al servizio delle imprese artigiane " sono disposte per gli esercizi dal 1982 al 1985, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Contributi in capitale a favore delle forme associative artigiane per la realizzazione di servizi a favore delle imprese associate.( LR 29- 8- 1979 n. 29):
L.200.000.000 nel 1982
L.250.000.000 nel 1983 (Cap. 21950)
b) Contributi una tantum sul capitale iniziale dei prestiti a breve termine alle forme associative artigiane (Art. 8 LR 29/ 1979 e successive modificazioni):
L.180.000.000 nel 1984
L.200.000.000 nel 1985 (Cap. 21970)
c) Contributi in capitale per le attività promozionali e di diffusione delle forme associative artigiane (Art. 9 LR 29/ 1979):
L.160.000.000 nel 1984
L.160.000.000 nel 1985 (Cap. 21990).
Art. 34
Modifiche alle procedure della LR 10- 1- 73 n. 3
Le disposizioni contenute nelle lettere a) e c) dell'articolo 14 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 sono soppresse.
Il secondo comma dell'art. 15 della suddetta legge, come modificato dall'art. 3 della LR 12 gennaio 1978, n. 4 è soppresso.
I membri nominati a norma delle disposizioni di cui al comma precedente decadono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In loro sostituzione la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla nomina di un esperto che ha facoltà di assistere alle riunioni del collegio sindacale della Cooperativa artigiana di garanzia
Art. 35
Modifiche alle procedure della LR 29- 8- 1979, n. 29
Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 29 è aggiunto il seguente periodo:
" Possono in ogni caso essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge le forme associative costituite esclusivamente da imprese ".
Art. 36
Partecipazione azionaria nella SIVALCO SpA.
Ai fini del mantenimento della percentuale di partecipazione azionaria della Regione nella Società " SIVALCO SpA " a norma della LR 25 febbraio 1973, n. 13 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad elevare lo stanziamento già autorizzato per l'esercizio finanziario 1982 dall'Art. 13 della LR 4 settembre 1981 n. 29 da L.300.000.000 a L.1.000.000.000. (Cap. 24055).
Art. 37
Impianti di acquacoltura della Società SIVALCO.
Per la realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue Valli di Comacchio per il tramite della SIVALCO SpA a norma dell'art. 2 della LR 17 dicembre 1976, n. 53 sono disposte le seguenti nuove autorizzazioni di spesa:
L.400.000.000 nel 1982 (Cap. 24140)
L.1.000.000.000 nel 1983 (Cap. 24145)( cni).
Le risorse allocate sul nuovo capitolo 24145 sono reperite mediante storno di pari importo dal Cap. 24060 già autorizzato dall'Art. 5, lett. c) della LR 24 aprile 1981 n. 11, finanziato coi fondi del Programma Regionale per l'Acquacoltura, coordinato dal Ministero per l'Agricoltura e Foreste a norma dell'Art. 8 della L.27- 12- 1977 n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio ".
Art. 38
Propaganda turistica
Per favorire l'attività di propaganda del turismo emiliano - romagnolo nell'ambito dell'attribuzione di cui all'art. 1 - 2 comma - lett. b) ed art. 3 - 4 comma, del DPR 14 gennaio 1972 n. 6 Sito esterno nonchè dell'art. 57, 1 comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, è disposta per gli esercizi 1984 e 1985 una ulteriore autorizzazione di spesa di annue L.2.650.000.000. (Cap. 25620).
Art. 39
Credito agevolato per le sedi municipali. Incremento del contributo costante regionale
Per la concessione di contributi annui costanti di cui alla LR 3 dicembre 1976, n. 51 e successive modificazioni a favore di Comuni minori sui mutui per il finanziamento delle opere di riattamento di edifici di loro proprietà destinati ad attività civiche e amministrative, sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti d' impegno:
Limite d' impegno di L.100.000.000 a partire dal 1983;
Limite d' impegno di L.100.000.000 a partire dal 1984. (Cap. 33150).
Art. 40
Fondo di ristabilimento CEE per l'edilizia abitativa rurale finanziato con mezzi regionali
Per gli interventi di cui all'Art. 14 della LR 20 ottobre 1979, n. 31 in materia di assunzione del rischio di cambio sui prestiti agevolati del Fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa in materia di edilizia abitativa rurale, concessi a norma della Legge 30 novembre 1976, n. 796 Sito esterno, è autorizzata per l'esercizio 1984 la spesa di Lire 1.000.000.000 (Cap. 32276)( cni).
L'onere attualizzato è assunto a carico della Regione per la parte del tasso di interesse eventualmente eccedente i 10 punti percentuali di tasso che residuano a carico dei terzi contraenti il prestito.
Art. 41
Opere acquedottistiche - Diga di Ridracoli
A norma della LR 15 novembre 1976, n. 47 - Art. 3, 2 comma, è autorizzata - a carico dell'esercizio finanziario 1982 - la ulteriore spesa di L.4.500.000.000 finalizzata alla concessione di contributi sulle spese di costruzione della diga di Ridracoli. (Cap. 35720).
Art. 42
Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente
Per il finanziamento di attività di ricerca applicata finalizzata al miglioramento ambientale a norma dell' art. 3 della Legge regionale 31 agosto 1978, n. 39, è autorizzata per il quadriennio 1982- 1985 la somma complessiva di L.760.000.000 in ragione di L.300.000.000 per l'esercizio 1982; L.300.000.000 per l'esercizio 1983, L.80.000.000 per il 1984 e L.80.000.000 per il 1985. (Cap. 37150).
Nell'ambito della autorizzazione complessiva di cui al comma precedente L.440.000.000 saranno destinati alle attività di ricerca finalizzata all'impiego delle acque reflue nella fertirrigazione delle campagne.
Art. 43
Interventi in difesa della costa Adriatica
Per gli interventi di cui all'art. 27, lett. c) della LR 20 ottobre 1979, n. 31 e successive integrazioni e modificazioni, concernente " Contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue a norma della LR 15- 11- 1976, n. 47, art. 2, nei centri rivieraschi della costa emiliano - romagnola, per la lotta contro la eutrofizzazione delle acque del mare Adriatico " è disposta una autorizzazione di spesa per il biennio 1982/ 1983 di L.3.000.000.000 di cui:
L.1.500.000.000 nell'esercizio 1982 e
L.1.500.000.000 nell'esercizio 1983. (Cap. 37370).
Art. 44
Fondo per la conservazione della natura
Per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della LR 24- 1- 1977, n. 2 " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco " è disposta un' ulteriore autorizzazione di spesa di L.130.000.000 annui per il biennio 1984- 1985.
E' disposta la seguente riduzione delle autorizzazioni di spesa già disposte per il biennio 1982- 1983 dall'Articolo 40 - 1 comma della LR 24 aprile 1981, n. 11.
da L.250.000.000 a L.170.000.000 nel 1982;
da L.300.000.000 a L.130.000.000 nel 1983. (Cap. 38050).
Art. 45
Rifinanziamento del progetto per un Parco a fini multipli nel Basso ferrarese
Ai fini della promozione dello sviluppo socio - economico del Basso ferrarese, nell'ambito della politica di riequilibrio del territorio, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare i seguenti ulteriori interventi di spesa ad integrazione di quelli già autorizzati a norma dell'Art. 29 della LR 20 ottobre 1979 n. 31:
a) Concessione di contributi in conto capitale a favore dei Comuni rivieraschi del Basso Ferrarese per la realizzazione di opere, impianti e servizi destinati ad uso pubblico idonei a migliorare l'offerta turistica ed a promuovere e sviluppare il movimento turistico a norma dell'Art. 3 lett. a) della LR 14 marzo 1975, n. 16 modificato dall'Art. 1 LR 23 giugno 1978, n. 19: L.300.000.000 nel 1982. (Cap. 38250)( cni).
b) Concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni rivieraschi del Basso Ferrarese per la sistemazione della rete viaria a norma dell'Art. 18 lett. a) della LR 8 marzo 1976 n. 10: L.200.000.000 nel 1982. (Cap. 38260)( cni).
Art. 46
Porti regionali
Le autorizzazioni di spesa già disposte a norma dell' art. 9 lett. c) ed e) della LR 27 aprile 1976 n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè per l'illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali, sono modificate per il quadriennio 1982- 1985, nel seguente modo:
a) Manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cap. 41250:
- L.30.000.000 nel 1983,
+ L.750.000.000 nel 1984,
+ L.800.000.000 nel 1985.
b) Spese per la illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali.
Cap. 41280:
- L.5.000.000 nel 1983,
+ L.60.000.000 nel 1984,
+ L.65.000.000 nel 1985.
Art. 47
Porti comunali
Per gli interventi di cui all'art. 9 della LR 27 aprile 1976, n. 19 " Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia - Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative " relativamente ai contributi in capitale da erogare ai Comuni e loro Consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa di L.50.000.000 annui per il biennio 1984/ 1985. (Cap. 41570).
Art. 48
Piano regionale dei trasporti
Per la redazione del piano regionale dei trasporti a norma dell'art. 3 e seguenti della LR 1- 12- 1979, n. 45 è autorizzata la ulteriore spesa di L.410.000.000 di cui L.310.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 e L.100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983. (Cap. 43020).
Art. 49
Fondo per gli investimenti in materia di trasporti pubblici L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 21 della
LR 27- 11- 1981 n. 40 per gli interventi di investimento, mediante la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione Emilia - Romagna sul Fondo per gli investimenti, istituito presso il Ministero dei Trasporti a norma dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 Sito esterno è modificata per il biennio 1983- 1984 nel modo seguente:
+ L.5.631.000.000 nel 1983,
+ L.31.000.000.000 nel 1984. (Cap. 43226).
Art. 50
Programmazione del sistema Cispadano delle vie di comunicazione
Per gli interventi previsti dall'art. 3 della LR 19 maggio 1980, n. 38 " Interventi promozionali per lo studio, la progettazione e la realizzazione del sistema Cispadano delle vie di comunicazione " è autorizzato, per l'esercizio 1982, un ulteriore stanziamento di L.389.500.000 (Capitolo 45100).
Art. 51
Opere stradali Incremento contributo costante della Regione
Per la concessione di contributi annui costanti di cui all'art. 18 lett. b) della LR 8 marzo 1976, n. 10, a favore di Comuni, Province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti d' impegno:
Limite d' impegno di L.100.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983;
Limite d' impegno di L.100.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984;
Limite d' impegno di L.150.000.000 a decorrere dall'esercizio 1985. (Cap. 45200).
Art. 52
Centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci
Per gli interventi per la costruzione a totale carico della Regione di edifici, manufatti, impianti e attrezzature nei centri attrezzati di Bologna, Ferrara e Parma, ai sensi di quanto disposto dalla LR 28 agosto 1979, n. 27, è autorizzato un ulteriore stanziamento di L.450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983. (Cap. 45600).
Art. 53
Modifiche alla LR 27- 4- 1976, n. 19
La lettera a) del 1 comma dell'Art. 9 della LR 27- 4- 1976 n. 19 è così modificata:
" a) la costruzione a proprio totale carico delle opere, degli impianti e delle attrezzature di cui al 6 comma del precedente art. 2, per i porti regionali, nonchè per studi, ricerche e progettazioni relative alle opere, agli impianti e alle attrezzature dei porti medesimi. "
Art. 54
Modifiche alla LR 30- 12- 1976, n. 57 ARTICOLO 54
All'art. 1 della L. R. 30- 12- 1976, n. 57 è aggiunto il seguente comma:
" Lo stanziamento di cui al primo comma può essere utilizzato altresì per studi, ricerche e progettazioni attinenti l'area attrezzata medesima. "
La lettera a) del 1 comma dell'art. 2 della L. R. 30- 12- 1976, n. 57 è così sostituita:
" a) l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del progetto esecutivo, nell'osservanza delle procedure di cui all'art. 21, lettera e) della legge 24 marzo 1975, n. 18 Sito esterno
Art. 55
Modifiche alla LR 1- 12- 1979, n. 45
L'art. 55 della L. R. 1- 12- 1979, n. 45 è sostituito dal seguente:
" Le Province e il Circondario di Rimini hanno facoltà di conferire incarichi esterni per la redazione dei piani di bacino, nei limiti delle somme loro assegnate a tale fine, ai sensi del precedente art. 54. "
Art. 56
Modifiche alla LR 24- 12- 1981, n. 51
L'art. 2 della L. R. 24- 12- 1981, n. 51 con il quale è stato sostituito il 2 comma dell'art. 4 della L. R. 28- 8- 1979, n. 27 è così sostituito:
" L'erogazione di fondi regionali di cui al punto a) del precedente art. 3 avviene sulla base delle procedure previste dall'art. 21, lettera e) della LR 24- 3- 1975, n. 18. "
L'art. 4 della L. R. 24- 12- 1981, n. 51, con il quale è stato sostituito il 1 comma dell'art. 6 della L. R. 28- 8- 1979, n. 27 è così sostituito:
" I progetti esecutivi devono essere presentati alla Regione Emilia - Romagna entro quattro mesi dalla intervenuta esecutività della deliberazione di assegnazione dei fondi. "
Art. 57
Modifiche alla LR 1- 2- 1982, n. 7
Dopo il numero 2), primo comma dell'Art. 1 della LR 1 febbraio 1982, n. 7, dopo le parole
" Giunta regionale "
sono aggiunte le parole:
" I veicoli di cui sopra possono essere destinati al trasporto di persone portatrici di handicap, semprechè gestiti da enti ed associazioni di volontariato. "
Art. 58
Protezione civile
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a intervenire per l'acquisto delle attrezzature necessarie per il pronto intervento a norma della Legge 12 aprile 1948, n. 1010 Sito esterno con una ulteriore dotazione di spesa di L.500.000.000 nel 1983. (Cap. 48060).
Art. 59
Interventi straordinari nei lidi comacchiesi
Ai fini della sistemazione e della ripulitura dei lidi comacchiesi e delle aree adiacenti, a norma dell'Art. 42 della LR 20 ottobre 1979, n. 31 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L.100.000.000. (Cap. 48080).
Art. 60
Appartamenti polifunzionali L'autorizzazione di spesa disposta dall'Art. 53 della
LR 24 aprile 1981, n. 11 per l'ammontare complessivo di L.2.500.000.000 nel biennio 1982- 1983 per gli interventi di cui alla LR 7 maggio 1975, n. 27 è ridotta a L.500.000.000. L'autorizzazione residua è posta a carico dell'esercizio finanziario 1982 sul capitolo 57600. (Cap. 57550).
Art. 61
Regolamento degli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dai soppressi Enti Ospedalieri dalle Province e da altri Enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a provvedere direttamente al pagamento degli oneri di ammortamento, quota capitale e quota interessi, dei mutui già contratti dai soppressi Enti Ospedalieri, dalle Province e da altri Enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria sulla base di espressa richiesta da parte dei Comuni che sono subentrati, a norma del 1 comma Art. 26 della Legge 23- 4- 1981, n. 153 Sito esterno nelle relative obbligazioni a pagare.
La ricognizione del debito e la assunzione delle obbligazioni relative sarà disposta con atto della Giunta regionale sulla base della documentazione probatoria attestante le ragioni del debito.
Gli oneri relativi a termini dell'ultimo comma del richiamato Art. 26, faranno carico al bilancio regionale nell'ambito delle assegnazioni statali disposte a tale titolo a favore della Regione sul Fondo Sanitario Nazionale.
A tal fine è autorizzata la istituzione di appositi capitoli di spesa, distintamente per gli interessi e per la quota di rimborso del capitale.
Art. 62
Completamento opere di edilizia ospedaliera già previste nel programma di costruzione di ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge 574/ 1965 Sito esterno
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1- 9- 1981 n. 25 a devolvere a favore dei Comuni competenti per territorio, i contributi in conto ammortamento dei mutui contratti o ancora da contrarre per il finanziamento di opere ospedaliere, già riservati ad Enti Ospedalieri a norma della LR 28 maggio 1975, n. 35, e finanziati con quota parte del limite d' impegno di L.30.000.000.000 ripartito fra le Regioni con DM 14 ottobre 1975 - GU n. 341 del 29- 12- 1975 nell'ambito del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ex art. 9 legge 281/ 1970 Sito esterno, finalizzato al finanziamento del completamento del programma di costruzione di ospedali civili e psichiatrici avviata in attuazione della legge 574 del 1965 Sito esterno.
L'ammontare del contributo annuo regionale fino a trentacinque anni è pari all'onere complessivo di ammortamento per quota interessi e capitali.
Il tasso massimo non potrà superare il 21% effettivo annuo.
Le modalità per la concessione del contributo regionale sono quelle previste dalla LR 24 marzo 1975, n. 18 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Gli interessi maturati sulle somme non erogate dagli istituti mutuanti vengono corrisposti annualmente dai medesimi direttamente alla Regione Emilia - Romagna per l'intero loro ammontare.
Art. 63
Strutture per le persone anziane
Ad integrazione del finanziamento già disposto dall' articolo 32 della LR 23 aprile 1980, n. 26 in materia di assistenza alle persone anziane, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a norma della LR 1 settembre 1979, n. 30 a finanziare per l'esercizio 1984 gli interventi di cui all'art. 7, lettera b) della sopracitata legge n. 30/ 1979 Sito esterno, relativi alla trasformazione in case protette delle case di riposo, ed alla istituzione di nuove case protette, per un importo di L.2.000.000.000 (Cap. 60220).
Art. 64
Completamento ricostruzione della Chiesa dei Ss. Giacomo ed Anna di Venzone
Per il completamento della ricostruzione della Chiesa dei Ss. Giacomo ed Anna di Venzone la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma di L.30.000.000 per l'esercizio 1982, a norma di quanto stabilito dalla LR 19 maggio 1980, n. 36. (Cap. 70790).
Art. 65
Edilizia residenziale universitaria
Per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale universitaria previste dalla legge regionale 8- 9- 1981 n. 36 è autorizzata la ulteriore spesa di L.3.000.000.000 nel 1984. (Cap. 73135).
Art. 66
Modifica della LR 24- 4- 1981 n. 11
L'art. 68 della L. R. 24 aprile 1981 n. 11 è sostituito dal seguente:
" Per l'anno 1982 il riparto del fondo regionale per le attività estive ed invernali a favore dei minori avverrà entro il mese di gennaio, sulla base delle spese sostenute e dei dati di riferimento comunicati dagli enti locali, per le attività svolte direttamente ed indirettamente nell'anno 1981 e sui preventivi pervenuti per quegli enti che non avessero svolto nel 1981 alcuna attività.
All'atto della erogazione dei fondi, che avverrà entro il termine dell'esercizio finanziario di competenza, sulla base dei consuntivi che attestino le spese effettivamente sostenute ed i servizi attuati, eventuali servizi non svolti o minori costi formeranno delle economie, che serviranno a finanziare eventuali nuovi servizi, organizzati nell'estate 1982 e non considerati in preventivo ".
Art. 67
Trasferimento di autorizzazioni di spesa dal 1981 al 1982 finanziate con assegnazioni a destinazione specifica dello Stato
Le sottoelencate autorizzazioni di spesa per complessive L.41.186.370.025 finanziate con assegnazioni statali a destinazione vincolata e disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuna notati sul Bilancio di Previsione per l'esercizio 1981, sono trasferite all'esercizio finanziario 1982 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1981:
1) L.376.242.000 - Spese dirette e contributi per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali sul bestiame bovino, DPR 24- 7- 1977, n. 616 Sito esterno art. 71 lett. d) e 77 lett. c). Funzione delegata. (Cap. 10580).
2) L.1.014.924.508 - Contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere. (Cap. 10615).
3) L.2.212.883.278 - Interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino ed ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche a norma dell'Art. 5 della Legge regionale 13- 8- 1973, n. 29 da corrispondere in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale secondo le modalità di cui all'art. 3, lett. c) 1 comma della LR 10 maggio 1978, n. 15. (Cap. 10725).
4) L.200.000.000 - Contributi in conto capitale per la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento dei centri per la fecondazione artificiale (Art. 25 - 1 comma LR 15 febbraio 1980 n. 11). (Cap. 10820).
5) L.269.000.000 - Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario - Contributi in conto capitale ( LR 19- 8- 1976, n. 36 Art. 4 - 1 comma). (Cap. 10920).
6) L.31.000.000 - Interventi per la ristrutturazione degli impianti viticoli a norma dell'articolo 2 della LR 14- 7- 1975, n. 31 (Art. 4 lett. s) LR 31/ 1979; art. 4 lett. f). LR 26/ 1980. (Cap. 12100).
7) L.1.037.091.000 - Contributo in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli a norma dell'articolo 2 LR 14- 5- 1975, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni: (Art. 4 lett. m) della LR 31/ 1979; art. 1 lett. c) LR 51/ 1980. (Cap. 12120).
8) L.100.000.000 - Interventi in capitale per lo sviluppo di colture mediterranee, nuovi impianti olivicoli a norma dell'art. 2 della LR 14- 5- 1975, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. (Art. 4 lett. u) LR 31/ 1979). (Cap. 12125).
9) L.1.575.641.826 - Contributi attualizzati in conto interessi per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola (Art. 4 lett. c), LR 10- 5- 1978, n. 15). (Cap. 12165).
10) L.527.451 - Concessione di premi per la estirpazione di vitigni( Regg. CEE n. 1163/ 76 n. 2034/ 76). (Cap. 12175).
11) L.278.209.312 - Concessione di contributi in conto interessi integrativi in aggiunta a contributi di cui all'art. 23 della Legge 9- 5- 1975, n. 153 Sito esterno per lo sviluppo delle coltivazioni foraggere in favore di imprenditori agricoli operanti in zone montane svantaggiate (Art. 10 - 3 comma Legge 10- 5- 1976, n. 352 Sito esterno - Attuazione direttive CEE, n. 268 e n. 273; LR 5- 5- 1977, n. 18 art. 13, 4 comma). (Cap. 15150).
12) L.240.012.000 - Manutenzione delle opere di bonifica (Art. 16 SS. RDL 13- 12- 33 n. 215). Quota a carico dello Stato. (Cap. 16360).
13) L.238.449.000 - Spese e contributi per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (artt. 5 e 6 L.27- 10- 1966, n. 910 Sito esterno; Artt. 1 e 2 Legge 30- 6- 1954, n. 493 Sito esterno; art. 104 Legge 30 dicembre 1923 n. 3267 Sito esterno. (Cap. 18070).
14) L.306.707.522 - Contributi agli imprenditori agricoli per la tenuta di una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva CEE n. 159/ 1972 (artt. 29 Legge 9- 5- 1975, n. 153 Sito esterno; art. 11 Lettera d) e art. 19 LR 5- 5- 1977, n. 18). (Cap. 18090).
15) L.200.000.000 - Concessione di contributi " una tantum " di avviamento per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate( LR 26- 10- 1979 n. 37 art. 11, lett. b). (Cap. 18095).
16) L.504.057.265 - Attività di informazione socio - economica in agricoltura (Art. 48 Legge 9- 5- 1975, n. 153 Sito esterno; LR 5- 5- 1977, n. 18 art. 43 e seguenti). (Cap. 18160).
17) L.5.715.198.409 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (Art. 2 LR 4- 4- 1973, n. 20; art. 1, 1 comma lett. b) LR 25- 5- 1974, n. 19). Quota a carico dello Stato (Cap. 18360). Sullo stesso capitolo è disposta l'iscrizione della somma di L.728.728.206 risultante dal mancato impegno nell'esercizio 1981 di autorizzazioni di spesa per pari importo già disposte sul cap. 18370 " Contributo per il credito di esercizio in favore di consorzi di cooperative operanti nel settore caseario, per consentire anticipazioni ai soli conferenti ". Tale devoluzione avviene all'interno delle possibili destinazioni previste dalla legge n. 403/ 1977 Sito esterno " Marcora ".
18) L.4.592.573.150 - Contributi in capitale, in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi su mutui, in favore di imprenditori agricoli, per il finanziamento di piani di sviluppo aziendale (Art. 18 legge 9- 5- 1975 n. 153 Sito esterno; Artt. 11 lett. a e 12 LR 5- 5- 1977 n. 18; Art. 12 LR 23- 4- 1980 n. 26)( cni) (Cap. 18895).
19) L.3.911.605.349 - Concorso negli interessi e contributi nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli Istituti o Enti esercenti il Credito Agrario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. (Cap. 19530).
20) L.3.191.909.237 - Concorso nell'interesse sui prestiti di esercizio erogati da istituti o Enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli, costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. (Cap. 19550).
21) L.6.104.000.000 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici. (Cap. 20030).
22) L.1.301.939.450 - Contributi in capitale a favore delle iniziative di sviluppo approvate dalla CEE concernenti programmi specifici di sviluppo per la razionalizzazione dei trattamenti, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ( Reg. CEE n. 355 del 15- 2- 1977; art. 6, DPR 24- 7- 77, n. 616 Sito esterno). (Quota a carico dello Stato). (Cap. 20060).
23) L.5.238.100.000 - Assegnazioni agli IACP e ai loro consorzi, nonchè ai Comuni, di fondi per gli intervendi di edilizia sovvenzionata, di cui al 1 comma delle lett. a) e c) dell'art. 1 della Legge 5- 8- 1978, n. 457 Sito esterno " Norme per l'edilizia residenziale " (Art. 35 legge 5- 8- 1978, n. 457 Sito esterno). (Cap. 32250).
24) L.8.650.000 - Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche (Art. 3 - 2 comma LR 15- 11- 1976, n. 47). Quota a carico dello Stato. (Cap. 35715).
25) L.1.183.212 - Contributo in capitale a Comuni, Province e Consorzi di Comuni per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici( LR 24- 3- 1975, n. 19 e LR 22- 1- 1980, n. 6). (Cap. 37050).
26) L.1.807.737.850 - Contributo in conto capitale a favore di Comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione( LR 15- 11- 1976, n. 47, art. 3, 2 comma). Quota a carico dello Stato. (Cap. 37325).
Art. 68
Trasferimento al 1982 di autorizzazioni di spesa per il 1981 finanziate con mezzi regionali
Le sottoelencate autorizzazioni di spesa ammontanti a complessive L.8.484.470.621 già finanziate con mezzi regionali e disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuna notati sul bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono trasferite all'esercizio finanziario 1982 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definito nel corso dell'esercizio finanziario 1981:
1) L.970.335.115 - Contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere, ai sensi dell'art. 3, lett. a) e b), e art. 5 lett. d) ed e) della LR 14- 3- 1975, n. 16. (Cap. 25640).
2) L.683.161.055 - Contributi in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e la espansione della cooperazione di consumo nella fase della vendita delle merci. LR 26- 11- 1973, n. 39; art. 1 LR 29- 8- 1974, n. 47. (Cap. 26420).
3) L.123.475.763 - Concessione di contributi in capitale a Comuni e loro Consorzi, ovvero a società e consorzi fra enti locali ed enti pubblici di diritto pubblico, od associazioni di produttori, cooperative di produttori od altri operatori di mercato, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione e la ristrutturazione dei mercati all' ingrosso (Artt. 2 e 3 LR 30- 5- 1975, n. 38; LR 7- 11- 1979, n. 42). (Cap. 27000).
4) L.292.020.831 - Contributi in capitale a Comuni, loro Consorzi, nonchè ai Comitati comprensoriali ed alle Comunità Montane, per la formazione di alcuni strumenti urbanistici( LR 9- 1- 1975, n. 1). (Cap. 30550).
5) L.280.000.000 - Quota regionale di concorso nella spesa per le attività di studio, pianificazione e progettazione della società per azioni IDROSER( LR 5- 6- 1976, n. 21). (Cap. 35800).
6) L.6.250.000 - Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per l'esecuzione di acquedotti industriali nelle aree caratterizzate dal fenomeno della subsidenza( LR 15- 11- 1976, n. 47 - Artt. 2 e 3, 2 comma). (Cap. 37360).
7) L.195.729.674 - Interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale (Art. 5, LR 24- 1- 1977, n. 2). (Cap. 38060).
8) L.211.586.800 - Concessione di contributi in capitale ai Comuni di Comacchio e di Mesola per interventi conservativi del patrimonio edilizio di interesse storico ( LR 7 gennaio 1974, n. 2). (Cap. 38210).
9) L.350.000.000 - Interventi per l'ampliamento e il miglioramento del patrimonio forestale del " Basso ferrarese " ( LR 24- 1- 1975, n. 6, art. 2, 1 comma, lett. a). (Cap. 38240).
10) L.200.000.000 - Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (Legge 9- 7- 1908, n. 445 Sito esterno e successive modificazioni). (Cap. 39050).
11) L.919.549.983 - Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Appennino emiliano - romagnolo a norma della LR 6- 7- 1974, n. 27. (Cap. 39210).
12) L.250.000.000 - Contributi in capitale ai Comuni e loro Consorzi, fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (Art. 9, lett. b), Legge Regionale 27- 4- 1976, n. 19). (Cap. 41550).
13) L.230.000.000 - Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (Art. 9, lett. f), LR 27- 4- 1976, n. 19). (Cap. 41570).
14) L.350.000.000 - Contributi in conto capitale ai Comuni e loro consorzi fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi fluviali (Art. 9, lettera b), LR 27- 4- 1976, n. 19) (Cap. 41900).
15) L.121.500.000 - Contributi alle Province per l'effettuazione nell'anno 1980 del Censimento della circolazione stradale, in attuazione del Reg. CEE n. 1108 del 1970 e dell'art. 6 del DPR 24- 7- 1977, n. 616 Sito esterno. (Cap. 45320).
16) L.40.000.000 - Contributi in conto capitale alle Province e ai Comuni per la partecipazione azionaria alle società per i due centri intermodali di Bologna, Ferrara e Parma.( LR 28- 8- 79 n. 27). (Cap. 45650).
17) L.1.000.000.000 - Partecipazione azionaria alla costituzione della Società " Officine Ortopediche Rizzoli SpA "( LR 25 marzo 1980 n. 21). (Cap. 50500).
18) L.410.622.400 - Fondo regionale per gli asili nido.
19) L.107.000.000 - Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico artistico e culturale.( LR 28- 6- 77 n. 28). (Cap. 70750).
20) L.39.540.000 - Contributi ad enti pubblici locali e ad altri enti ed organizzazioni private per la costruzione o sistemazione di scuole materne private (ai sensi dell' articolo 6, II comma della legge 5- 8- 75 n. 412 Sito esterno). (Cap. 73130).
21) L.200.000.000 - Contributi per la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti o dipendenti da enti, associazioni e fondazioni( LR 24 luglio 1979 n. 19 Art. 28). (Cap. 75295).
22) L.499.999.000 - Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale( LR 24- 7- 1979, n. 19 Art. 28). (Cap. 75300).
23) L.400.000.000 - Contributi in conto capitale a favore dei Comuni per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'acquisto di opere e attrezzature a carattere sportivo e ricreativo.( LR 24- 7- 79 n. 20). (Cap. 78720).
24) L.603.700.000 - Contributi in conto capitale a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione di impianti destinati ad attività sportive e per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo. (Art. 10 LR 24- 7- 1979, n. 20). (Cap. 78760).
Art. 69
Slittamento ad esercizi successivi di autorizzazione di spesa finanziate con mezzi regionali
E' disposto il trasferimento ad esercizi successivi delle seguenti autorizzazioni di spesa già disposte da precedenti leggi regionali:
1) Cap. 16450 - Contributi in capitale per la realizzazione del programma regionale di nuove opere di bonifica ( RDL 13- 12- 1933, n. 215).
L.3.000.000.000 dal 1982 al 1984
L.1.000.000.000 dal 1983 al 1984
2) Cap. 16800 - Interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale ( LR 1- 7- 1974, n. 24).
L.1.000.000.000 dal 1983 al 1984
3) Cap. 21950 - Contributi in capitale a favore delle forme associative artigiane per la realizzazione di servizi a favore delle imprese associate( LR 29- 8- 1979, n. 29).
L.100.000.000 dal 1982 al 1984
L.331.000.000 dal 1983 al 1985
4) Cap. 25640 - Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti locali territoriali ed Enti ed Associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (Art. 3, lett. a) e b), ed art. 5 lett. d) ed e), LR 14- 3- 1975, n. 16, come modificato dalla LR 23- 6- 1978, n. 19).
L.1.000.000.000 dal 1982 al 1985
L.2.000.000.000 dal 1983 al 1984
5) Cap. 26420 - Contributi in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e la espansione della cooperazione di consumo nella fase della vendita delle merci( LR 26- 11- 1973, n. 39 - Art. 1 LR 29 agosto 1974, n. 47).
L.250.000.000 dal 1982 al 1984
L.750.000.000 dal 1983 al 1984
6) Cap. 30550 - Contributi in capitale a Comuni, loro Consorzi nonchè ai Comitati comprensoriali ed alle Comunità Montane, per la formazione di alcuni strumenti urbanistici( LR 9- 1- 1975 n. 1)
L.100.000.000 dal 1982 al 1984
L.100.000.000 dal 1983 al 1984
7) Cap. 35720 - Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di opere acquedottistiche (Art. 3, 2 comma LR 15- 11- 1976, n. 47).
L.2.000.000.000 dal 1983 al 1984
8) Cap. 37320 - Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione( LR 15- 11- 1976 n. 47 Art. 3, 2 comma).
L.2.000.000.000 dal 1983 al 1984
9) Cap. 37335 - Contributi in capitale ai Comuni e loro Consorzi per la installazione di impianti e dispositivi volti allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi derivanti dai processi produttivi e di depurazione( LR 19- 5- 1980, n. 37).
L.3.000.000.000 dal 1982 al 1984
10) Cap. 38060 - Interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale (Art. 5 LR 24- 1- 1977, n. 2).
L.200.000.000 dal 1982 al 1984
L.400.000.000 dal 1983 al 1984
11) Cap. 39200 - Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna a norma della LR 6 luglio 1974, n. 27; art. 5 LR 24- 1- 1975 n. 5; LR 1- 7- 1976 n. 24.
L.2.000.000.000 dal 1982 al 1984
L.1.000.000.000 dal 1983 al 1984
12) Cap. 39300 - Interventi della Regione riguardanti le opere idrauliche di qualsiasi categoria nei bacini idrografici a carattere regionale( LR 6- 7- 1974 n. 27; art. 89 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno).
L.1.000.000.000 dal 1982 al 1984
13) Cap. 41360 - Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (Art. 9 lett. a) LR 27- 4- 1976, n. 19).
L.750.000.000 dal 1982 al 1984
L.750.000.000 dal 1983 al 1984
14) Cap. 43650 - Contributi per il finanziamento di studi e progettazioni relativi ad opere ferroviarie a favore di Province, Comuni, loro Consorzi o aziende che li elaborino (Art. 1 - 2 comma, LR 24- 12- 1981, n. 50).
L.150.000.000 dal 1982 al 1983
15) Cap. 43700 - Contributi in capitale per l'esecuzione di lavori di costruzione, trasformazione o sistemazione di opere ferroviarie o di infrastrutture di esercizio e per l'acquisto di materiale rotabile a favore dei concessionari o sub - concessionari di linee ferroviarie in concessione (Art. 1 - 1 comma lett. a) e b) LR 24- 12- 1981, n. 50).
L.2.750.000.000 dal 1982 al 1983
16) Cap. 45180 - Contributi in capitale a Comuni Province e loro Consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza (Art. 18 lett. a), LR 8- 3- 1976, n. 10).
L.1.500.000.000 dal 1982 al 1984
L.1.500.000.000 dal 1983 al 1984
17) Cap. 50500 - Partecipazione azionaria alla costituzione della società " Officine Ortopediche Rizzoli SpA "( LR 25- 3- 1980, n. 21).
L.1.000.000.000 dal 1982 al 1983
18) Cap. 70750 - Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico, artistico e culturale ( LR 28- 6- 1977 n. 28).
L.2.000.000.000 dal 1982 al 1984
L.2.000.000.000 dal 1983 al 1984
19) Cap. 73060 - Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze( DPR 24- 7- 1977 n. 616 Sito esterno).
L.700.000.000 dal 1983 al 1984
Art. 70
Iscrizioni di spesa al Bilancio 1982 in corrispondenza di assegnazioni specifiche dello Stato introitate nel 1981, ma non iscritte fra le spese di quell'esercizio - Partite zoppe
Le sottoelencate autorizzazioni di spesa per complessive L.26.657.802.000 concernenti assegnazioni dello Stato per l'esercizio di funzioni delegate, le cui corrispondenti entrate sono state riscosse nel mese di dicembre sull'esercizio 1981, sono iscritte nella parte spesa della competenza dell'esercizio finanziario 1982 in ragione dell'epoca della loro erogazione da parte dello Stato, a norma dell'Art. 40 - 4 comma della LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale:
1) L.4.687.000.000 - Concorso negli interessi e contributo nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli istituti o enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. (Cap. 19530).
2) L.7.752.000.000 - Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti o enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. (Cap. 19550).
3) L.55.134.000 - Compenso integrativo del prezzo di vendita delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool. (Cap. 19570).
4) L.9.143.668.000 - Contributi in capitale a favore di aziende industriali e artigianali qualificabili " Insediamenti produttivi " per la realizzazione di interventi diretti alla depurazione degli scarichi idrici. Quota a carico dello Stato (Art. 20 Legge 10- 5- 1976, n. 319 Sito esterno e art. 5, VII comma, Legge 24- 12- 1979 n. 650 Sito esterno, LR 17- 8- 1981, n. 22). (Cap. 37340)( cni).
5) L.5.000.000.000 - Interventi urgenti in materia di opere per le vie navigabili (Art. 3 DL 7- 5- 1980 n. 152 Sito esterno convertito in legge 7 luglio 1980 n. 298 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. (Cap. 41970).
6) L.20.000.000 - Compensi forfettari ai veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni previste nei piani di profilassi e ai veterinari coadiutori. (Cap. 64220).
Art. 71
Silittamento della decorrenza di alcuni limiti d' impegno coperti da mezzi propri della Regione
Sono disposte le seguenti variazioni alla decorrenza dei sottoelencati limiti d' impegno relativi ad autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
Cap. 14970 " Contributi aggiuntivi costanti annui di cui all'Art. 22 della LR 9 novembre 1977, n. 42 in favore di enti pubblici di cui all'art. 7 della LR 24- 1- 1975, n. 6 per il finanziamento di mutui contratti per l'attuazione di progetti ammessi ai benefici previsti dal regolamento CEE n. 269/ 1979 o da altre provvidenze della CEE in materia di forestazione.
Limite di L.500.000.000 dal 1982 al 1983.
Limite di L.750.000.000 dal 1983 al 1984.
Cap. 25660 " Contributi in conto ammortamento a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti pubblici e di diritto pubblico, enti e associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (Art. 3 lett. c) e d) ed Art. 5 lett. a, b, c, LR 14- 3- 1975, n. 16; LR 23- 6- 1978, n. 19) ".
Limite di L.1.500.000.000 dal 1982 al 1983.
Limite di L.2.000.000.000 dal 1983 al 1984.
Cap. 26400 " Contributi annui costanti decennali a favore di gruppi di acquisto di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nel commercio al dettaglio nella fase di approvvigionamento delle merci. (Art. 4, LR 29- 8- 1974, n. 47) ".
Limite di L.150.000.000 dal 1982 al 1983.
Limite di L.150.000.000 dal 1983 al 1984.
Cap. 26440 " Contributi annui costanti decennali a favore di cooperative ed altre forme societarie costituite fra esercenti il commercio al dettaglio e di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nella fase della vendita delle merci. (Art. 4 LR 29- 8- 1974, n. 47) ".
Limite di L.200.000.000 dal 1982 al 1983.
Limite di L.200.000.000 dal 1983 al 1984.
Cap. 32285 " Contributi in conto interessi per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata( LR 2- 6- 1980 n. 46 Titolo I)( cni) ".
Limite di L.3.000.000.000 dal 1982 al 1983.
Limite di L.5.500.000.000 dal 1983 al 1984.
Cap. 45200 " Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, Province e loro Consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza. (Art. 18 lett. b) LR 8- 3- 1976, n. 10) ".
Limite di L.200.000.000 dal 1982 al 1983.
Limite di L.200.000.000 dal 1983 al 1984.
Cap. 78735 " Contributi anni costanti per la durata di 15 anni sui mutui contratti dai Comuni e dalle Comunità Montane per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico.( LR 24- 7- 1979 n. 20) ".
Limite di L.320.000.000 dal 1982 al 1983.
Art. 72
Gestione provvisoria della quota del fondo sanitario destinata a finanziare la spesa corrente indistinta
Fino all'entrata in vigore della Legge Regionale attuativa del disposto di cui alla Legge 23- 12- 1978 n. 833 Sito esterno, art. 51, IV comma, la quota del Fondo Sanitario Nazionale attribuita alla Regione per l'esercizio 1982 per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta e iscritta nel bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna per lo stesso esercizio, è ripartita fra le Unità Sanitarie Locali in rapporto diretto alla spesa complessiva per l'anno 1981 negli importi convalidati dalla Regione con apposita deliberazione della Giunta Regionale, resa esecutiva a norma di legge.
Il trasferimento della quota spettante a ciascuna Unità Sanitaria Locale in base al precedente comma è attuato, all'inizio di ciascun trimestre, dalla Giunta Regionale tenuto conto dell'ammontare delle risorse effettivamente trasferite alla Regione dallo Stato sul Fondo Sanitario Nazionale.
Art. 73
Modifiche ed integrazioni alla LR 24- 7- 1979, n. 20 " Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero "
L'Art. 66 della L. R. 24- 4- 1981 n. 11 è sostituito dai seguenti: " Il 4 comma dell'Art. 7 della LR 24- 7- 1979 n. 20
" Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie nel tempo libero"
è sostituito dai seguenti due commi:
" I contributi in conto capitale per opere non possono superare il 50% della spesa ammessa a contributo. I contributi in conto capitale per attrezzature non possono superare l'80% della spesa ammessa a contributo. "
Il 2 comma dell'Art. 10 della L. R. 24- 7- 1979 n. 20 è sostituito dai seguenti:
" L'ammontare dei contributi in conto capitale per opere ed attrezzature sportive non può essere superiore al 75% del costo complessivo dell'opera o delle attrezzature previste nei progetti approvati dai Comuni con cui i beneficiari sono convenzionati. Ogni singolo contributo non può superare la somma di L.150.000.000. Esso potrà essere corrisposto in due soluzioni: -) Una prima, pari al 50%, alla dimostrazione dell' avvenuto inizio dei lavori; -) Una seconda, per il restante 50% a presentazione da parte del beneficiario del certificato di esecuzione dei lavori reso dal tecnico comunale del Comune territorialmente competente. "
L'ultimo comma dell'art. 10 della LR 24 luglio 1979 n. 20 è abrogato. L'Art. 11 della L. R. 24- 7- 1979 n. 20 è così modificato:
" La liquidazione dei contributi di cui al precedente Art. 10 è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una Convenzione stipulata dal beneficiario del contributo con il Comune territorialmente competente, o in carenza di essa con la Commissione Circoscrizionale o di Quartiere nei quali l'opera è ubicata per l'uso pubblico delle strutture finanziate. "
Art. 74
Copertura finanziaria
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione Regionale fa fronte a norma dell'articolo 5, 2 comma, della Legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1982- 1985, stato di previsione delle entrate, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 75
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, 2 comma della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 giugno 1982

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