LEGGE REGIONALE 17 giugno 1982, n. 28
RINNOVO DELLA FIDEJUSSIONE A FAVORE DELLA GESTIONE SPECIALE " OFFICINE DEGLI ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 21 giugno 1982
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a rinnovare la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti Ortopedici Rizzoli, con sede in Bologna, delle anticipazioni di cassa concesse dall'Istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell' ente medesimo, riguardanti la sola gestione speciale " Officine degli Istituti Ortopedici Rizzoli".
L'autorizzazione di cui al 1 comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione " Officine" degli " Istituti Ortopedici Rizzoli" di Bologna e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1982 entro il limite massimo di L.10.800.000.000, anticipazione complessiva di cassa.
La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della Giunta regionale sulla base della presentazione da parte degli Istituti interessati, dei documenti attestanti il credito liquido ed esigibile in essere, vantato nei confronti degli enti ed organismi gestori del Servizio sanitario nazionale e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.
Alle spese eventualmente conseguenti alla prestazione della fidejussione, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi di cui al capitolo 89100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 aprile 1982, integrato se necessario, col prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo di Giunta.
La Giunta regionale è tenuta ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni necessarie volte al recupero delle somme erogate dalla Regione in conseguenza della fidejussione prestata.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2 della Costituzione e 44 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 giugno 1982