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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1982, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1981, N. 17 "NORME PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO"

(Legge di pura modifica della L.R. 16 giugno 1981 n.17, abrogata da art. 14 della L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 21 giugno 1982

Art. 2
L'art. 5 della citata legge regionale n. 17/1981 è modificato, sostituendo la frase dell'ultimo rigo
"e) possesso del diploma di scuola media superiore"
con le seguenti frasi:
"e) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di equivalente diploma conseguito all'estero, oppure del diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira ad esercitare, rilasciato da istituto professionale statale, regionale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato.
La equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado italiano dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata da una autorità scolastica o governativa o diplomatica italiana apposta in calce o acclusa alla traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata del titolo di studio prodotto".

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