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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1982, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1981, N. 17 "NORME PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO"

(Legge di pura modifica della L.R. 16 giugno 1981 n.17, abrogata da art. 14 della L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 21 giugno 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1981, n. 17, è integrato con l'aggiunta del seguente comma:
"Non è soggetta alla specifica disciplina della presente legge relativa agli interpreti, l'attività prestata durante lo svolgimento di congressi, conferenze e convegni da esperti particolarmente qualificati e specializzati nella traduzione "simultanea" o "consecutiva" ".
Art. 2
L'art. 5 della citata legge regionale n. 17/1981 è modificato, sostituendo la frase dell'ultimo rigo
"e) possesso del diploma di scuola media superiore"
con le seguenti frasi:
"e) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di equivalente diploma conseguito all'estero, oppure del diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira ad esercitare, rilasciato da istituto professionale statale, regionale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato.
La equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado italiano dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata da una autorità scolastica o governativa o diplomatica italiana apposta in calce o acclusa alla traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata del titolo di studio prodotto".
Art. 3
L'art. 16 della citata legge regionale n. 17/ 1981 è integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:
"Per l'anno 1982, in aggiunta alla prova di esame annuale di cui al precedente art. 4, è prevista una sessione straordinaria di esame per guida e accompagnatore turistico. A tale sessione straordinaria saranno ammessi anche i candidati in possesso del diploma di scuola media inferiore o di equivalente diploma conseguito all'estero che dimostrino con idonea documentazione di avere prestato per almeno due anni attività di collaborazione nella assistenza a turisti a favore di enti pubblici del settore turistico o di agenzie di viaggio e turismo.
Ai fini dell'ammissione alla sessione straordinaria di esame, le cui prove sono svolte con le modalità contenute nel normale bando emanato ai sensi dell'art. 7, i candidati aventi titolo dovranno presentare apposita domanda di partecipazione entro il termine del 31 agosto 1982.
Per l'effettuazione delle prove di esame indette nel primo quadriennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può nominare, in relazione al numero dei candidati, più commissioni giudicatrici, ciascuna composta ai sensi del precedente art. 4".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 giugno 1982

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