Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30

INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982

Art. 1
Ambito e finalità della legge
La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale:
a) del personale proveniente dall'Amministrazione statale, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e di quello proveniente, ai sensi dell'art. 122 e successive modificazioni del decreto stesso, dagli enti pubblici dui cui alla tabella B ad esso allegata, definitivamente assegnato alla Regione dalla legge regionale di attuazione dell'art. 123 del citato decreto;
b) del personale dipendente dalle Opere Universitarie trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
c) del personale addetto ai servizi regionali in forza delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, nonchè del personale comandato ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno e utilizzato dalla Regione fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10, secondo e terzo comma e dall'art. 11.
L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale regionale già inquadrato.

Espandi Indice