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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30

INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982

Art. 10
Opzione
Il personale addetto ai servizi regionali in forza delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, può chiedere, con domanda in carta libera, iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai presidi, servizi e uffici delle Unità Sanitarie Locali.
Il personale comandato in forza della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, e utilizzato dalla Regione, per essere inquadrato nel ruolo unico regionale, deve presentare apposita richiesta alla Giunta regionale.
Le richieste di cui ai precedenti commi devono essere effettuate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero nel termine di cui al secondo comma del successivo art. 11.
Sulla richiesta decide la Giunta, sentite le Organizzazioni Sindacali e tenuto conto delle esigenze di servizio. La iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale, è effettuata secondo le modalità di cui alla legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57.

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