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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30

INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982

Art. 11
Modalità di inquadramento
L'inquadramento del personale di cui all'art. 1 è effettuato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro sessanta giorni dalla suddetta data, la Giunta comunica al personale interessato, che può far pervenire sue osservazioni nei quindici giorni successivi, una previsione d' inquadramento.
Il personale di cui al precedente articolo, che non abbia richiesto l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando quanto disposto all'ultimo comma del precedente articolo, può subordinare l'inquadramento nel ruolo unico regionale all'esito dello stesso.

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