LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30
INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982
Art. 13
Disposizioni finanziarie
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano per il personale assegnato al Consiglio regionale sul Capitolo 00250 " Spese per il personale addetto al Consiglio regionale, spese obbligatorie " del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1982.
Per il personale in servizio presso gli uffici della Giunta regionale, la spesa stessa grava sul Capitolo 04080 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali. Spese obbligatorie " del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.