LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30
INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982
Art. 2
Decorrenza dell'inquadramento
L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico e del trattamento economico del personale regionale decorrono, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge, dall' 1 febbraio 1981.
Il personale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441 è inquadrato, ai soli fini giuridici, con effetto dall'1 gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificamente previsto dalla presente legge.
I requisiti che determinano l'inquadramento devono essere posseduti alla data da cui esso ha effetto, salvo che non sia altrimenti disposto.