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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30

INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982

Art. 2
Decorrenza dell'inquadramento
L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico e del trattamento economico del personale regionale decorrono, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge, dall' 1 febbraio 1981.
Il personale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441 Sito esterno è inquadrato, ai soli fini giuridici, con effetto dall'1 gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificamente previsto dalla presente legge.
I requisiti che determinano l'inquadramento devono essere posseduti alla data da cui esso ha effetto, salvo che non sia altrimenti disposto.

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