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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30

INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982

Art. 4
Inquadramento giuridico
Il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale in conformità all'allegata tabella di corrispondenza e alle disposizioni integrative di cui al successivo art. 5, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981, fatte salve modificazioni sopravvenute in base a provvedimenti i cui effetti retroagiscono anteriormente alla suddetta data.
Il personale che riveste qualifiche non espressamente previste dalla tabella di corrispondenza è inquadrato in via analogica, sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.
Sono fatte salve, nei confronti del personale interessato e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui all'art. 67, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e all'art. 64, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.

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