LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30
INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982
Art. 4
Inquadramento giuridico
Il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale in conformità all'allegata tabella di corrispondenza e alle disposizioni integrative di cui al successivo art. 5, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981, fatte salve modificazioni sopravvenute in base a provvedimenti i cui effetti retroagiscono anteriormente alla suddetta data.
Il personale che riveste qualifiche non espressamente previste dalla tabella di corrispondenza è inquadrato in via analogica, sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.
Sono fatte salve, nei confronti del personale interessato e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui all'art. 67, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 64, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .