Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30

INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982

Art. 5
Criteri integrativi di inquadramento
A integrazione dell'allegata tabella di corrispondenza, l'inquadramento si effettua, altresì, per i fini di perequazione e di omogeneità di cui all'ultimo comma dell' art. 1, in base alle seguenti norme:
a) le disposizioni di cui agli artt. 37 e 39 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, si applicano, in quanto compatibili, attraverso collocazione in soprannumero:
- al personale proveniente dallo Stato che, al momento dell'inquadramento in Regione, non abbia goduto, in forza della legge 11 luglio 1980 n. 312 Sito esterno, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base all'ordinamento di provenienza;
- al personale proveniente dallo Stato che, al momento dell'inquadramento in Regione, non abbia usufruito dello scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 Sito esterno;
- al personale, eccettuato quello di cui alle successive lettere c), d) ed e) proveniente da Enti Pubblici e al personale proveniente dagli Enti Ospedalieri.
Alla valutazione dei titoli provvede direttamente l'Amministrazione regionale, ferme restando tutte le altre condizioni e modalità previste dalle suddette disposizioni.
b) il personale proveniente dallo Stato, cui sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 Sito esterno, al maturare delle anzianità stabilite dal detto articolo e ove non abbia usufruito di quanto disposto alla precedente lettera a) è inquadrato nel livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento;
c) il personale con qualifica di commesso o equiparata, se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni dalla data del 30 settembre 1978, è inquadrato nel terzo livello;
d) il personale con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento è inquadrato nel sesto livello;
e) il personale con qualifica di collaboratore e di collaboratore tecnico da almeno dieci anni è inquadrato nel livello immediatamente superiore a quello previsto nell'allegata tabella di corrispondenza. Per tale inquadramento, occorre, altresì, essere in possesso del diploma di laurea e della qualifica di coordinatore;
f) il personale con la qualifica di Direttore aggiunto di divisione è inquadrato nel livello immediatamente superiore a quello previsto nell'allegata tabella di corrispondenza, se in possesso, al al 31 dicembre 1979, del diploma di laurea e di una anzianità nella carriera direttiva di anni 9 e sei mesi.
L'applicazione delle suddette disposizioni non può comportare in alcun caso l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza.
Ai fini economici, l'attribuzione del livello superiore, di cui alle disposizioni del presente articolo, è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.

Espandi Indice