LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30
INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982
Art. 6
Personale delle Opere Universitarie
Il personale delle Opere Universitarie è inquadrato nel ruolo unico regionale dopo che sarà stato effettuato il reinquadramento previsto dall'ordinamento di provenienza.
L'inquadramento nel ruolo regionale è effettuato in stretta conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge in modo da evitare, comunque, che l'applicazione dei criteri integrativi di cui al precedente art. 5 si cumuli con gli effetti del reinquadramento di cui al precedente comma.