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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30

INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982

Art. 6
Personale delle Opere Universitarie
Il personale delle Opere Universitarie è inquadrato nel ruolo unico regionale dopo che sarà stato effettuato il reinquadramento previsto dall'ordinamento di provenienza.
L'inquadramento nel ruolo regionale è effettuato in stretta conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge in modo da evitare, comunque, che l'applicazione dei criteri integrativi di cui al precedente art. 5 si cumuli con gli effetti del reinquadramento di cui al precedente comma.

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