LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30
INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982
Art. 8
Trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali( INADEL) e alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali( CPDEL).
Per assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da Enti soppressi è eseguito con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'Ente di provenienza.