Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30

INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982

INDICE

Art. 1 - Ambito e finalità della legge
Art. 2 - Decorrenza dell'inquadramento
Art. 3 - Servizi precedenti
Art. 4 - Inquadramento giuridico
Art. 5 - Criteri integrativi di inquadramento
Art. 6 - Personale delle Opere Universitarie
Art. 7 - Trattamento economico
Art. 8 - Trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza
Art. 9 - Dotazione di posti del ruolo unico regionale
Art. 10 - Opzione
Art. 11 - Modalità di inquadramento
Art. 12 - Approvazione dell'allegato
Art. 13 - Disposizioni finanziarie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito e finalità della legge
La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale:
a) del personale proveniente dall'Amministrazione statale, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e di quello proveniente, ai sensi dell'art. 122 e successive modificazioni del decreto stesso, dagli enti pubblici dui cui alla tabella B ad esso allegata, definitivamente assegnato alla Regione dalla legge regionale di attuazione dell'art. 123 del citato decreto;
b) del personale dipendente dalle Opere Universitarie trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
c) del personale addetto ai servizi regionali in forza delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, nonchè del personale comandato ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno e utilizzato dalla Regione fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10, secondo e terzo comma e dall'art. 11.
L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale regionale già inquadrato.
Art. 2
Decorrenza dell'inquadramento
L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico e del trattamento economico del personale regionale decorrono, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge, dall' 1 febbraio 1981.
Il personale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441 Sito esterno è inquadrato, ai soli fini giuridici, con effetto dall'1 gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificamente previsto dalla presente legge.
I requisiti che determinano l'inquadramento devono essere posseduti alla data da cui esso ha effetto, salvo che non sia altrimenti disposto.
Art. 3
Servizi precedenti
I periodi di servizio prestati, anteriormente alla data dell'1 febbraio 1981, presso l'Amministrazione di provenienza e presso la Regione sono considerati come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.
Art. 4
Inquadramento giuridico
Il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale in conformità all'allegata tabella di corrispondenza e alle disposizioni integrative di cui al successivo art. 5, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981, fatte salve modificazioni sopravvenute in base a provvedimenti i cui effetti retroagiscono anteriormente alla suddetta data.
Il personale che riveste qualifiche non espressamente previste dalla tabella di corrispondenza è inquadrato in via analogica, sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.
Sono fatte salve, nei confronti del personale interessato e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui all'art. 67, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e all'art. 64, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Art. 5
Criteri integrativi di inquadramento
A integrazione dell'allegata tabella di corrispondenza, l'inquadramento si effettua, altresì, per i fini di perequazione e di omogeneità di cui all'ultimo comma dell' art. 1, in base alle seguenti norme:
a) le disposizioni di cui agli artt. 37 e 39 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, si applicano, in quanto compatibili, attraverso collocazione in soprannumero:
- al personale proveniente dallo Stato che, al momento dell'inquadramento in Regione, non abbia goduto, in forza della legge 11 luglio 1980 n. 312 Sito esterno, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base all'ordinamento di provenienza;
- al personale proveniente dallo Stato che, al momento dell'inquadramento in Regione, non abbia usufruito dello scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 Sito esterno;
- al personale, eccettuato quello di cui alle successive lettere c), d) ed e) proveniente da Enti Pubblici e al personale proveniente dagli Enti Ospedalieri.
Alla valutazione dei titoli provvede direttamente l'Amministrazione regionale, ferme restando tutte le altre condizioni e modalità previste dalle suddette disposizioni.
b) il personale proveniente dallo Stato, cui sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 Sito esterno, al maturare delle anzianità stabilite dal detto articolo e ove non abbia usufruito di quanto disposto alla precedente lettera a) è inquadrato nel livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento;
c) il personale con qualifica di commesso o equiparata, se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni dalla data del 30 settembre 1978, è inquadrato nel terzo livello;
d) il personale con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento è inquadrato nel sesto livello;
e) il personale con qualifica di collaboratore e di collaboratore tecnico da almeno dieci anni è inquadrato nel livello immediatamente superiore a quello previsto nell'allegata tabella di corrispondenza. Per tale inquadramento, occorre, altresì, essere in possesso del diploma di laurea e della qualifica di coordinatore;
f) il personale con la qualifica di Direttore aggiunto di divisione è inquadrato nel livello immediatamente superiore a quello previsto nell'allegata tabella di corrispondenza, se in possesso, al al 31 dicembre 1979, del diploma di laurea e di una anzianità nella carriera direttiva di anni 9 e sei mesi.
L'applicazione delle suddette disposizioni non può comportare in alcun caso l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza.
Ai fini economici, l'attribuzione del livello superiore, di cui alle disposizioni del presente articolo, è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.
Art. 6
Personale delle Opere Universitarie
Il personale delle Opere Universitarie è inquadrato nel ruolo unico regionale dopo che sarà stato effettuato il reinquadramento previsto dall'ordinamento di provenienza.
L'inquadramento nel ruolo regionale è effettuato in stretta conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge in modo da evitare, comunque, che l'applicazione dei criteri integrativi di cui al precedente art. 5 si cumuli con gli effetti del reinquadramento di cui al precedente comma.
Art. 7
Trattamento economico
La posizione economica del personale inquadrato ai sensi della presente legge è determinato in base alle seguenti disposizioni:
a) per il personale che ha titolo all'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 Sito esterno, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisiti e di eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti, per i dipendenti regionali, ai sensi della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, dall'1 febbraio 1981;
b) per il personale proveniente dallo Stato, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981. Per la determinazione del maturato economico si tiene inoltre conto dei miglioramenti economici decorrenti dall'1 febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono previsti dall'accordo nazionale di provenienza per il triennio 1979- 1981. Sono esclusi i benefici economici decorrenti, per i dipendenti regionali, ai sensi della legge regionale n. 9 del 3 marzo 1981, dall'1 febbraio 1981;
c) al personale degli Enti soppressi, privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979- 1981 e, eventualmente, nel triennio precedente, sono attribuiti benefici economici già previsti per i dipendenti regionali sia ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento sia per le competenze relative ai predetti periodi di vuoto contrattuale. Al personale degli enti soppressi, il cui trattamento economico e, in forza degli ordinamenti di provenienza, quello dei dipendenti civili dello Stato, sono attribuiti i benefici economici e contrattuali relativi a tale personale sino all'1 febbraio 1981, fermo restando che questi non possono accumularsi con i benefici economici disposti per lo stesso periodo, nei confronti dei dipendenti regionali;
d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta. E' altresì riconosciuto il " maturato in itinere " con le modalità indicate nella legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.
Dall'1 febbraio 1981 compete la progressione economica prevista per i dipendenti regionali dalla legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in forza dell'accordo di provenienza vigente all'1 febbraio 1981, se più favorevoli.
Art. 8
Trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali( INADEL) e alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali( CPDEL).
Per assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da Enti soppressi è eseguito con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'Ente di provenienza.
Art. 9
Dotazione di posti del ruolo unico regionale
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato in corrispondenza, per livello funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data di inquadramento.
Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.
Art. 10
Opzione
Il personale addetto ai servizi regionali in forza delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, può chiedere, con domanda in carta libera, iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai presidi, servizi e uffici delle Unità Sanitarie Locali.
Il personale comandato in forza della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, e utilizzato dalla Regione, per essere inquadrato nel ruolo unico regionale, deve presentare apposita richiesta alla Giunta regionale.
Le richieste di cui ai precedenti commi devono essere effettuate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero nel termine di cui al secondo comma del successivo art. 11.
Sulla richiesta decide la Giunta, sentite le Organizzazioni Sindacali e tenuto conto delle esigenze di servizio. La iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale, è effettuata secondo le modalità di cui alla legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57.
Art. 11
Modalità di inquadramento
L'inquadramento del personale di cui all'art. 1 è effettuato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro sessanta giorni dalla suddetta data, la Giunta comunica al personale interessato, che può far pervenire sue osservazioni nei quindici giorni successivi, una previsione d' inquadramento.
Il personale di cui al precedente articolo, che non abbia richiesto l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando quanto disposto all'ultimo comma del precedente articolo, può subordinare l'inquadramento nel ruolo unico regionale all'esito dello stesso.
Art. 12
Approvazione dell'allegato
E' approvata l'allegata tabella di corrispondenza del personale da inquadrare nel ruolo unico regionale.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano per il personale assegnato al Consiglio regionale sul Capitolo 00250 " Spese per il personale addetto al Consiglio regionale, spese obbligatorie " del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1982.
Per il personale in servizio presso gli uffici della Giunta regionale, la spesa stessa grava sul Capitolo 04080 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali. Spese obbligatorie " del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 5 luglio 1982

Espandi Indice