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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1982, n. 32

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1982, N. 19 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA"

(Legge di pura modifica degli articoli 22, 26, 28, 29, 31 e 44 della L.R. 4 maggio 1982 n. 19)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 20 luglio 1982

Art. 2
Competenze della Regione
L'art. 26 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è così sostituito:
"Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:
a) formazione della pianta organica delle farmacie;
b) revisione biennale della pianta organica delle farmacie
c) istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
d) istituzione di farmacie succursali.
La Giunta regionale adotta i provvedimenti indicati nel comma precedente sentiti i pareri dei Consigli comunali e dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessati e di una apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale alla Sanità per ogni provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale o del ruolo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'Associazione titolari di farmacie più rappresentative, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.
I suddetti pareri vanno comunicati, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di richiesta. "

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