Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1982, n. 32

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1982, N. 19 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA"

(Legge di pura modifica degli articoli 22, 26, 28, 29, 31 e 44 della L.R. 4 maggio 1982 n. 19)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 20 luglio 1982

Art. 3
Competenze dell'Unità Sanitaria Locale
L'art. 28 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è così sostituito:
" Sono di competenza del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria Locale le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:
a) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
b) erogazione di indennità e contributi alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme di cui alla presente legge e della legge 8 marzo 1968, n. 221 Sito esterno;
c) assegnazioni per l'incentivazione all'apertura di farmacie in zone disagiate;
d) disciplina dei turni notturni e festivi e delle ferie delle farmacie;
e) sostituzione temporanea del titolare o del direttore della farmacia;
f) comunicazione, da parte del direttore o del titolare della farmacia, dell'assunzione e della dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico;
g) tenuta ed aggiornamento dell'albo nazionale dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie;
h) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 26 e 27 e dal successivo art. 36.
Il Comitato di gestione determina l'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni, sentita la Commissione di cui al secondo comma del precedente art. 26, la quale è tenuta a comunicare il proprio parere, a pena di decadenza, entro novanta giorni ".
Sito esterno

Espandi Indice