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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' IMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA ED ASSOCIATA FRA I GIOVANI E PER LA LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 29 luglio 1982

Art. 5
Investimenti non realizzabili con gli incentivi previsti dalla legislazione vigente
Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo 2, non finanziabili ai sensi della vigente legislazione regionale, statale e comunitaria, le cooperative o forme associative possono ottenere un contributo in conto capitale in misura corrispondente a quella prevista dalle vigenti leggi di settore o di comparto, e comunque in misura non superiore al 70% della spesa ammessa a contributo, se ed in quanto i suddetti investimenti si riferiscano ad iniziative ed attività che rientrino nelle materie di competenza regionale. Nella concessione dei suddetti contributi vengono riconosciute prioritarie le domande presentate dalle cooperative o forme associative giovanili.

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