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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34

NORME SUI VIVAI E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMENTI, AI FINI DELLA DIFESA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 30 luglio 1982

Art. 1
Chiunque intenda impiantare vivai per la produzione di piante e per la produzione di parti di piante destinate alla vendita e chiunque intenda esercitare il commercio di piante, parti di piante e di sementi, deve ottenere previa autorizzazione dal Presidente della Giunta regionale che la rilascia sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 2.
I vivai di piante la cui produzione sia destinata anche all'esportazione devono possedere, oltre ai requisiti richiesti dalla presente legge, quelli stabiliti dai regolamenti comunitari e da specifiche convenzioni internazionali.
I titolari conduttori di vivai, i commercianti di piante e di semi, già in possesso della autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987 Sito esterno, devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale presentando apposita domanda per il rilascio della autorizzazione ai sensi della presente legge.
La sospensione temporanea e la revoca delle autorizzazioni sono adottate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sempre previo parere della Commissione di cui al successivo art. 2.
Rimangono escluse dalle disposizioni della presente legge:
a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269 Sito esterno;
b) la disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni;
c) la disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al DPR 24 dicembre 1969, n. 1164 Sito esterno.

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