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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34

NORME SUI VIVAI E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMENTI, AI FINI DELLA DIFESA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 30 luglio 1982

Art. 10
I Comuni sono delegati ad accertare le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 9 - 2 comma, e a comminare le sanzioni amministrative previste al precedente art. 9. Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnato al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
Il Sindaco, sentiti anche gli interessati, quando questi ne facciano richiesta, entro quindici giorni dalla avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per la notificazione, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.
L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo: contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria competente del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Decorso il termine previsto per il pagamento, e qualora non sia stata fatta opposizione avanti all'autorità giudiziaria competente, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Le somme riscosse ai sensi del 1 comma dell'art. 9 della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione, mentre quelle riscosse ai sensi del 2 e 3 comma dell'art. 9 sono introitate nel bilancio del Comune interessato.

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