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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34

NORME SUI VIVAI E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMENTI, AI FINI DELLA DIFESA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 30 luglio 1982

Art. 2
E' istituita la Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e sementiere.
La Commissione, nominata dalla Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore competente in materia di agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:
a) tre rappresentanti delle Associazioni regionali di floricoltori - vivaisti - sementieri;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) due rappresentanti dei consorzi o enti operanti nel campo della moltiplicazione vegetativa;
e) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) tre collaboratori regionali, di cui almeno uno esperto fitopatologo;
g) un rappresentante di ciascuna Facoltà universitaria di agraria aventi sede in Emilia - Romagna;
h) due rappresentanti dei rivenditori.
Esplica le funzioni di segretario uno dei collaboratori regionali di cui alla precedente lettera f).
La Commissione adotta il proprio regolamento interno che viene approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

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