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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34

NORME SUI VIVAI E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMENTI, AI FINI DELLA DIFESA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 30 luglio 1982

Art. 4
La Regione Emilia - Romagna ha facoltà di fare ispezionare da tecnici collaboratori regionali all'uopo delegati i vivai di piante e i loro prodotti destinati alla riproduzione, ovunque conservati, nonchè gli esercizi autorizzati alla preparazione, alla selezione ed al commercio di piante, parti di piante e di sementi allo scopo di accertare la presenza di malattie diffusibili e pericolose.
Il materiale vegetativo che presenti sintomi di infezione o infestazione non può essere ceduto ad alcun titolo se non dopo la avvenuta disinfezione o disinfestazione, eseguite a cura e a spese della ditta interessata.
In presenza di malattie dichiarate diffusibili e pericolose e non eliminabili con i mezzi terapeutici conosciuti, il Presidente della Giunta regionale può ordinare alla ditta interessata, che deve provvedervi senza indennizzo, la distruzione parziale o totale del materiale vegetale attaccato, nonchè degli imballaggi, recipienti e di quant' altro.
La mancata ottemperanza dell'ordinanza di cui al comma precedente può dar luogo alla sospensione temporanea o alla revoca dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1.

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