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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34

NORME SUI VIVAI E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMENTI, AI FINI DELLA DIFESA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 30 luglio 1982

Art. 6
I conduttori di vivai e di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo di denunciare al Presidente della Giunta regionale la comparsa, nelle rispettive aziende, di parassiti animali o vegetali, di sintomi dei loro attacchi o di altre malattie che si verifichino con modalità tali da compromettere la sanità delle coltivazioni perchè o non conosciute o non più contenibile con i mezzi terapeutici correnti.
I conduttori di vivai o di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo di denunciare ogni anno alla Giunta regionale la superficie dei terreni a vivaio e dei servizi, la loro ubicazione e le specie coltivate in ogni singolo appezzamento.
La omissione della denuncia comporta la sospensione della autorizzazione. Nel caso di ripetute omissioni può procedersi anche alla revoca della autorizzazione.

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