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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34

NORME SUI VIVAI E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMENTI, AI FINI DELLA DIFESA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 30 luglio 1982

Art. 8
Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 1 possono riguardare:
a) la produzione di materiale da riproduzione per fiori, di piante orticole e da frutto e di piante ornamentali;
b) la commercializzazione di materiale da riproduzione per fiori, piante ornamentali, piante orticole e da frutto;
c) la rivendita di sementi.
Può essere, inoltre, concessa una autorizzazione provvisoria, per un periodo massimo di due anni, agli operatori agricoli che intendono dedicarsi temporaneamente alle produzioni di cui alla lettera a) del comma precedente.

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