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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34

NORME SUI VIVAI E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMENTI, AI FINI DELLA DIFESA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 30 luglio 1982

Art. 9
L'esercizio dell'attività vivaistica e di commercializzazione delle piante, parti di piante e di sementi senza la prescritta autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa da due milioni di lire a dieci milioni di lire.
La commercializzazione di materiale proveniente da vivai non autorizzati a norma della legge 18 giugno 1931, n. 987 Sito esterno, è punita con una sanzione amministrativa da un milione di lire a cinque milioni di lire.
L'inosservanza della prescrizione di cui al precedente art. 6, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo, comporta una sanzione amministrativa da cinquantamila lire a cinque milioni di lire.

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