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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34

NORME SUI VIVAI E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMENTI, AI FINI DELLA DIFESA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 30 luglio 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Chiunque intenda impiantare vivai per la produzione di piante e per la produzione di parti di piante destinate alla vendita e chiunque intenda esercitare il commercio di piante, parti di piante e di sementi, deve ottenere previa autorizzazione dal Presidente della Giunta regionale che la rilascia sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 2.
I vivai di piante la cui produzione sia destinata anche all'esportazione devono possedere, oltre ai requisiti richiesti dalla presente legge, quelli stabiliti dai regolamenti comunitari e da specifiche convenzioni internazionali.
I titolari conduttori di vivai, i commercianti di piante e di semi, già in possesso della autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987 Sito esterno, devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale presentando apposita domanda per il rilascio della autorizzazione ai sensi della presente legge.
La sospensione temporanea e la revoca delle autorizzazioni sono adottate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sempre previo parere della Commissione di cui al successivo art. 2.
Rimangono escluse dalle disposizioni della presente legge:
a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269 Sito esterno;
b) la disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni;
c) la disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al DPR 24 dicembre 1969, n. 1164 Sito esterno.
Art. 2
E' istituita la Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e sementiere.
La Commissione, nominata dalla Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore competente in materia di agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:
a) tre rappresentanti delle Associazioni regionali di floricoltori - vivaisti - sementieri;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) due rappresentanti dei consorzi o enti operanti nel campo della moltiplicazione vegetativa;
e) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) tre collaboratori regionali, di cui almeno uno esperto fitopatologo;
g) un rappresentante di ciascuna Facoltà universitaria di agraria aventi sede in Emilia - Romagna;
h) due rappresentanti dei rivenditori.
Esplica le funzioni di segretario uno dei collaboratori regionali di cui alla precedente lettera f).
La Commissione adotta il proprio regolamento interno che viene approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 3
La Commissione di cui al precedente articolo 2 esprime pareri:
a) sulle domande di autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge;
b) sulle proposte di sospensione temporanea e di revoca delle autorizzazioni in base ad accertamenti eseguiti in vivaio e presso i punti di commercializzazione;
c) sulla idoneità dei centri di produzione del materiale di super elite e sui centri di produzione del materiale di base destinato alle ditte vivaistiche;
d) sulle proposte di rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria;
e) sulla costituzione dei consorzi obbligatori fra proprietari dei terreni, conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate ed insetti o altri nemici delle stesse.
Art. 4
La Regione Emilia - Romagna ha facoltà di fare ispezionare da tecnici collaboratori regionali all'uopo delegati i vivai di piante e i loro prodotti destinati alla riproduzione, ovunque conservati, nonchè gli esercizi autorizzati alla preparazione, alla selezione ed al commercio di piante, parti di piante e di sementi allo scopo di accertare la presenza di malattie diffusibili e pericolose.
Il materiale vegetativo che presenti sintomi di infezione o infestazione non può essere ceduto ad alcun titolo se non dopo la avvenuta disinfezione o disinfestazione, eseguite a cura e a spese della ditta interessata.
In presenza di malattie dichiarate diffusibili e pericolose e non eliminabili con i mezzi terapeutici conosciuti, il Presidente della Giunta regionale può ordinare alla ditta interessata, che deve provvedervi senza indennizzo, la distruzione parziale o totale del materiale vegetale attaccato, nonchè degli imballaggi, recipienti e di quant' altro.
La mancata ottemperanza dell'ordinanza di cui al comma precedente può dar luogo alla sospensione temporanea o alla revoca dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1.
Art. 5
I collaboratori regionali delegati a norma del precedente art. 4 effettueranno periodiche visite ai vivai anche per favorire il miglioramento e la valorizzazione della produzione fornendo l'opportuna assistenza tecnica e promozionale.
Per lo svolgimento dei loro compiti ispettivi i collaboratori regionali hanno facoltà di accedere a tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, ed a tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante, parti di piante e di sementi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie diffusibili e pericolose e, ove occorra, di curare che si provveda alla disinfezione, alla disinfestazione o comunque alle cure che si rendessero necessarie alle piante, parti di piante e sementi e ad ogni altro materiale vegetale che risulti sospetto di infezione o infestazione, oppure alla distruzione di essi, così come espressamente previsto dall'art. 4 della presente legge.
Fermo restando, ai sensi dell'art. 71, lett. b), del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, la competenza dello Stato in ordine alla organizzazione del commercio con l'estero, i collaboratori regionali hanno, altresì, libero accesso a tutti gli aeroporti, autoporti, stazioni ferroviarie, tranviarie, marittime, a bordo di piroscafi e degli aerei, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tranvie, autocarri, stive di piroscafi, contenitori ed in qualsiasi altro mezzo di trasporto per i compiti ad essi affidati, previa intesa con il personale dirigente.
Sito esternoI collaboratori regionali delegati possono inoltre:
a) procedere al prelievo di campioni di vegetali o prodotti vegetali per i necessari esami;
b) elevare verbali relativi ad infrazioni alla presente legge ed altre norme vigenti nonchè rilevare gli inconvenienti che danno luogo ai provvedimenti di cui al 3 comma dell'art. 4;
c) proporre ai competenti organi regionali la adozione degli atti di divieto di commercializzazione, nel territorio regionale, di piante, parti di piante e di semi infetti o portatori di germi di malattie.
Art. 6
I conduttori di vivai e di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo di denunciare al Presidente della Giunta regionale la comparsa, nelle rispettive aziende, di parassiti animali o vegetali, di sintomi dei loro attacchi o di altre malattie che si verifichino con modalità tali da compromettere la sanità delle coltivazioni perchè o non conosciute o non più contenibile con i mezzi terapeutici correnti.
I conduttori di vivai o di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo di denunciare ogni anno alla Giunta regionale la superficie dei terreni a vivaio e dei servizi, la loro ubicazione e le specie coltivate in ogni singolo appezzamento.
La omissione della denuncia comporta la sospensione della autorizzazione. Nel caso di ripetute omissioni può procedersi anche alla revoca della autorizzazione.
Art. 7
La Regione, con apposito regolamento, può istituire una certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per singola specie interessante il settore vivaistico. L'elenco delle specie sarà fissato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8
Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 1 possono riguardare:
a) la produzione di materiale da riproduzione per fiori, di piante orticole e da frutto e di piante ornamentali;
b) la commercializzazione di materiale da riproduzione per fiori, piante ornamentali, piante orticole e da frutto;
c) la rivendita di sementi.
Può essere, inoltre, concessa una autorizzazione provvisoria, per un periodo massimo di due anni, agli operatori agricoli che intendono dedicarsi temporaneamente alle produzioni di cui alla lettera a) del comma precedente.
Art. 9
L'esercizio dell'attività vivaistica e di commercializzazione delle piante, parti di piante e di sementi senza la prescritta autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa da due milioni di lire a dieci milioni di lire.
La commercializzazione di materiale proveniente da vivai non autorizzati a norma della legge 18 giugno 1931, n. 987 Sito esterno, è punita con una sanzione amministrativa da un milione di lire a cinque milioni di lire.
L'inosservanza della prescrizione di cui al precedente art. 6, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo, comporta una sanzione amministrativa da cinquantamila lire a cinque milioni di lire.
Art. 10
I Comuni sono delegati ad accertare le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 9 - 2 comma, e a comminare le sanzioni amministrative previste al precedente art. 9. Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnato al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
Il Sindaco, sentiti anche gli interessati, quando questi ne facciano richiesta, entro quindici giorni dalla avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per la notificazione, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.
L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo: contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria competente del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Decorso il termine previsto per il pagamento, e qualora non sia stata fatta opposizione avanti all'autorità giudiziaria competente, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Le somme riscosse ai sensi del 1 comma dell'art. 9 della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione, mentre quelle riscosse ai sensi del 2 e 3 comma dell'art. 9 sono introitate nel bilancio del Comune interessato.
Art. 11
La vigilanza sui Concorsi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi dell'artt. 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987 Sito esterno, spetta al Consiglio e alla Giunta regionale.
Sito esternoSono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale:
a) i regolamenti;
b) i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni;
c) le deliberazioni relative alla contribuzione da porre a carico dei consorziati.
Art. 12
Al fine di favorire l'allestimento in aree pubbliche attrezzate per la commercializzazione di piante, parti di piante e sementi, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 2, può concedere ai Comuni specifiche agevolazioni finanziarie.
La legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione provvederà a stabilire il tipo di agevolazione da concedersi ed i relativi stanziamenti.
Art. 13
Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. ' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 28 luglio 1982

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