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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 38

ISTITUZIONE DELLE GRADUATORIE UNICHE REGIONALI E IMMISSIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285 Sito esterno.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 del 26 agosto 1982

Art. 1
Istituzione delle graduatorie uniche regionali
Le graduatorie uniche regionali del personale che ha collaborato ai progetti specifici in forza di contratti di lavoro o di convenzione in applicazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno, sono approvati dalla Giunta regionale, che si attiene ai seguenti principi:
- le graduatorie sono distinte per ciascuno dei profili professionali per i quali sono stati espletati gli esami di idoneità;
- ciascuna graduatoria riporta gli iscritti per ogni progetto specifico;
- l'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio lo specifico progetto cui i giovani hanno collaborato. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che hanno avuto inizio nella stessa data.
In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del testo delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Sito esterno.
Nelle graduatorie sono iscritti coloro che hanno superato gli esami di idoneità previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45.

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