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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 38

ISTITUZIONE DELLE GRADUATORIE UNICHE REGIONALI E IMMISSIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285 Sito esterno.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 del 26 agosto 1982

Art. 2
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Fermo restando quanto previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45, il rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato decorre dal 1 aprile 1981 o dalla successiva data nella quale gli idonei hanno assunto servizio presso i singoli enti.
Il periodo di servizio reso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene, all'atto dell'immissione in ruolo, riconosciuto agli effetti della progressione economica.

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