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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 38

ISTITUZIONE DELLE GRADUATORIE UNICHE REGIONALI E IMMISSIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285 Sito esterno.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 del 26 agosto 1982

Art. 3
Immissione nei ruoli
I posti disponibili presso gli enti interessati ai rapporti di collaborazione di cui all'art. 1 sono riservati, in ragione del cinquanta per cento, agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali.
Sono considerati disponibili i posti di organico vacanti presso ciascun ente nei livelli o qualifiche corrispondenti ai profili professionali per i quali si sono svolti gli esami di idoneità, compresi quelli derivanti da future modificazioni delle piante organiche. Non sono disponibili i posti riservati a speciali categorie di persone secondo le vigenti leggi, quelli messi a concorso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli eventualmente riservati, in base a disposizioni vigenti per gli enti interessati, a dipendenti degli stessi. Non sono, altresì, disponibili presso la Regione Emilia - Romagna i posti assoggettati alla disciplina dell'assorbimento del personale soprannumerario, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12 e quelli accantonati a norma dell'art. 48 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.
Nel caso di disponibilità di un solo posto, l'ente ha facoltà di coprire il posto medesimo attingendo alle graduatorie di cui alla presente legge; qualora i posti disponibili siano di numero dispari, l'ente ha facoltà di calcolare la quota riservata mediante arrotondamento dell'unità per eccesso.
L'inquadramento in ruolo del personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali decorre dalla data in cui il posto si è reso vacante ed è effettuato nel livello retributivo individuato ai sensi dell'art. 3, sesto comma, della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45.
Al detto personale è attribuito un trattamento retributivo pari a quello spettante al personale di ruolo dipendente dallo stesso ente, di pari livello ed in possesso della stessa anzianità di servizio.
In relazione a quanto previsto al terzo alinea del prico comma dell'art. 1, ai fini dell'attribuzione dei posti disponibili nel ruolo unico regionale, sono determinate con atto del Consiglio regionale, tenuto conto del titolo di studio e professionali, le corrispondenze tra i profili professionali per i quali sono stati espletati gli esami di idoneità e le qualifiche previste dalla lr n. 34/ 79, cui consegue l'attribuzione della qualifica relativa al personale già assegnato ai servizi della Regione Emilia - Romagna.
Fino alla adozione del provvedimento di inquadramento in ruolo, è consentito il trasferimento di unità di personale da un ente all'altro previa intesa fra gli stessi enti e con il consenso degli interessati.
La Regione e gli enti locali, tanto se abbiano esaurito le graduatorie di loro competenza, tanto se non abbiano realizzato progetti specifici, possono attingere dalle graduatorie per coprire, limitatamente a un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri posti di organico vacanti, assumendo unità di personale ancora in attesa di inquadramento presso altri enti, previa intesa fra gli stessi e sentito il personale interessato.
La Regione, decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, opera, col concorso degli enti locali interessati, un accertamento sullo stato delle operazioni di inquadramento compiute e delle prospettive di inquadramento per i successivi diciotto mesi. Dei risultati di tale accertamento prende atto il Consiglio regionale e formula le eventuali conseguenti direttive.
In ogni caso la ricognizione dei posti disponibili nel ruolo unico regionale e dei posti sui quali è stata applicata la riserva detta del 50% nel semestre precedente è effettuata ogni sei mesi, con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno; analoga ricognizione è effettuata dagli enti assegnatari e comunicata alla Giunta regionale.
Decorsi i tre anni di cui all'VIII comma, la Regione Emilia - Romagna subentra nei contratti a tempo indeterminato con il personale non ancora immesso nel ruolo presso gli enti assegnatari. Il trasferimento degli interessati alla Regione avviene conservando le rispettive collocazioni nelle graduatorie uniche regionali.
Nelle ipotesi previste dai precedenti commi settimo, ottavo e undicesimo non compete alcun trattamento di missione o di trasferimento.
Le disposizioni della presente legge valgono, in quanto applicabili, anche nei confronti del personale di cui al 5 comma dell'art. 4 della lr 30 maggio 1980, n. 45.

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