LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 38
ISTITUZIONE DELLE GRADUATORIE UNICHE REGIONALI E IMMISSIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285 .
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 del 26 agosto 1982
Art. 4
Autorizzazione di spesa
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad assumere a proprio carico la sola spesa concernente le unità di personale impiegato presso la Regione stessa o le aziende od istituti regionali, per il tempo di durata delle prestazioni.
L'onere per le unità di personale occupate presso altri enti sarà posto a carico dei bilanci degli enti medesimi.