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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 38

ISTITUZIONE DELLE GRADUATORIE UNICHE REGIONALI E IMMISSIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285 Sito esterno.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 del 26 agosto 1982

Art. 5
Copertura finanziaria
Nell'esercizio finanziario 1982, all'onere derivante dall'esecuzione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte per la parte di sua competenza con lo stanziamento già iscritto sul cap. 04080 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali - Spese obbligatorie " del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.
Per gli anni successivi al 1982 la spesa necessaria per l'attuazione della presente legge sarà autorizzata annualmente dalla legge di approvazione del bilancio annuale a norma dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.

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