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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 38

ISTITUZIONE DELLE GRADUATORIE UNICHE REGIONALI E IMMISSIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285 Sito esterno.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 del 26 agosto 1982

INDICE

Art. 1 - Istituzione delle graduatorie uniche regionali
Art. 2 - Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 3 - Immissione nei ruoli
Art. 4 - Autorizzazione di spesa
Art. 5 - Copertura finanziaria
Art. 6 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione delle graduatorie uniche regionali
Le graduatorie uniche regionali del personale che ha collaborato ai progetti specifici in forza di contratti di lavoro o di convenzione in applicazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno, sono approvati dalla Giunta regionale, che si attiene ai seguenti principi:
- le graduatorie sono distinte per ciascuno dei profili professionali per i quali sono stati espletati gli esami di idoneità;
- ciascuna graduatoria riporta gli iscritti per ogni progetto specifico;
- l'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio lo specifico progetto cui i giovani hanno collaborato. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che hanno avuto inizio nella stessa data.
In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del testo delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Sito esterno.
Nelle graduatorie sono iscritti coloro che hanno superato gli esami di idoneità previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45.
Art. 2
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Fermo restando quanto previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45, il rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato decorre dal 1 aprile 1981 o dalla successiva data nella quale gli idonei hanno assunto servizio presso i singoli enti.
Il periodo di servizio reso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene, all'atto dell'immissione in ruolo, riconosciuto agli effetti della progressione economica.
Art. 3
Immissione nei ruoli
I posti disponibili presso gli enti interessati ai rapporti di collaborazione di cui all'art. 1 sono riservati, in ragione del cinquanta per cento, agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali.
Sono considerati disponibili i posti di organico vacanti presso ciascun ente nei livelli o qualifiche corrispondenti ai profili professionali per i quali si sono svolti gli esami di idoneità, compresi quelli derivanti da future modificazioni delle piante organiche. Non sono disponibili i posti riservati a speciali categorie di persone secondo le vigenti leggi, quelli messi a concorso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli eventualmente riservati, in base a disposizioni vigenti per gli enti interessati, a dipendenti degli stessi. Non sono, altresì, disponibili presso la Regione Emilia - Romagna i posti assoggettati alla disciplina dell'assorbimento del personale soprannumerario, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12 e quelli accantonati a norma dell'art. 48 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.
Nel caso di disponibilità di un solo posto, l'ente ha facoltà di coprire il posto medesimo attingendo alle graduatorie di cui alla presente legge; qualora i posti disponibili siano di numero dispari, l'ente ha facoltà di calcolare la quota riservata mediante arrotondamento dell'unità per eccesso.
L'inquadramento in ruolo del personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali decorre dalla data in cui il posto si è reso vacante ed è effettuato nel livello retributivo individuato ai sensi dell'art. 3, sesto comma, della legge regionale 30 maggio 1980, n. 45.
Al detto personale è attribuito un trattamento retributivo pari a quello spettante al personale di ruolo dipendente dallo stesso ente, di pari livello ed in possesso della stessa anzianità di servizio.
In relazione a quanto previsto al terzo alinea del prico comma dell'art. 1, ai fini dell'attribuzione dei posti disponibili nel ruolo unico regionale, sono determinate con atto del Consiglio regionale, tenuto conto del titolo di studio e professionali, le corrispondenze tra i profili professionali per i quali sono stati espletati gli esami di idoneità e le qualifiche previste dalla lr n. 34/ 79, cui consegue l'attribuzione della qualifica relativa al personale già assegnato ai servizi della Regione Emilia - Romagna.
Fino alla adozione del provvedimento di inquadramento in ruolo, è consentito il trasferimento di unità di personale da un ente all'altro previa intesa fra gli stessi enti e con il consenso degli interessati.
La Regione e gli enti locali, tanto se abbiano esaurito le graduatorie di loro competenza, tanto se non abbiano realizzato progetti specifici, possono attingere dalle graduatorie per coprire, limitatamente a un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri posti di organico vacanti, assumendo unità di personale ancora in attesa di inquadramento presso altri enti, previa intesa fra gli stessi e sentito il personale interessato.
La Regione, decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, opera, col concorso degli enti locali interessati, un accertamento sullo stato delle operazioni di inquadramento compiute e delle prospettive di inquadramento per i successivi diciotto mesi. Dei risultati di tale accertamento prende atto il Consiglio regionale e formula le eventuali conseguenti direttive.
In ogni caso la ricognizione dei posti disponibili nel ruolo unico regionale e dei posti sui quali è stata applicata la riserva detta del 50% nel semestre precedente è effettuata ogni sei mesi, con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno; analoga ricognizione è effettuata dagli enti assegnatari e comunicata alla Giunta regionale.
Decorsi i tre anni di cui all'VIII comma, la Regione Emilia - Romagna subentra nei contratti a tempo indeterminato con il personale non ancora immesso nel ruolo presso gli enti assegnatari. Il trasferimento degli interessati alla Regione avviene conservando le rispettive collocazioni nelle graduatorie uniche regionali.
Nelle ipotesi previste dai precedenti commi settimo, ottavo e undicesimo non compete alcun trattamento di missione o di trasferimento.
Le disposizioni della presente legge valgono, in quanto applicabili, anche nei confronti del personale di cui al 5 comma dell'art. 4 della lr 30 maggio 1980, n. 45.
Art. 4
Autorizzazione di spesa
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad assumere a proprio carico la sola spesa concernente le unità di personale impiegato presso la Regione stessa o le aziende od istituti regionali, per il tempo di durata delle prestazioni.
L'onere per le unità di personale occupate presso altri enti sarà posto a carico dei bilanci degli enti medesimi.
Art. 5
Copertura finanziaria
Nell'esercizio finanziario 1982, all'onere derivante dall'esecuzione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte per la parte di sua competenza con lo stanziamento già iscritto sul cap. 04080 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali - Spese obbligatorie " del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.
Per gli anni successivi al 1982 la spesa necessaria per l'attuazione della presente legge sarà autorizzata annualmente dalla legge di approvazione del bilancio annuale a norma dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.
Art. 6
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 23 agosto 1982

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