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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 39

VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1982

Art. 1
L'articolo 15 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è così sostituito:
" Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 9 sono istituiti i seguenti servizi:
1) Segreteria e affari generali della Giunta;
2) Affari istituzionali, legislativi e legali;
3) Coordinamento, programmazione e pianificazione;
4) Servizio informativo e statistico;
5) Personale e servizi generali;
6) Organizzazione, procedure e metodi;
7) Bilancio e ragioneria;
8) Tributi, demanio e patrimonio.
I compiti dei singoli servizi funzionali centrali sono stabiliti nell'allegato n. 2. "

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