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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 39

VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1982

Art. 2
L'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è così sostituito:
" Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 sono istituiti i seguenti servizi:
1) Assetto fondiario, bonifiche, infrastrutture;
2) Investimenti per le strutture aziendali e interaziendali;
3) Produzioni agricole;
4) Sviluppo agricolo;
5) Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentazione;
6) Industria, problemi del lavoro e cooperazione;
7) Artigianato;
8) Energia;
9) Turismo, commercio e mercati;
10) Mercati del lavoro e formazione professionale;
11) Cultura;
12) Scuola, università, diritto allo studio;
13) Caccia e pesca, tempo libero, sport;
14) Trasporti e vie di comunicazione;
15) Tutela e risanamento ambientale;
16) Difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali;
17) Centro Operativo Padano per la Navigazione Interna;
18) Edilizia residenziale e normazione tecnica per l'edilizia;
19) Gestione dell'edilizia residenziale pubblica e vigilanza sugli enti;
20) Urbanistica;
21) Igiene ambientale e medicina preventiva;
22) Veterinaria;
23) Medicina di base, spacialistica ambulatoriale, assistenza farmaceutica.
24) Presidi ospedalieri e altre istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura;
25) Personale sanitario;
26) Statistiche sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
27) Economia sanitaria;
28) Servizi sociali.
I compiti dei singoli servizi operativi centrali sono stabiliti nell'allegato n. 4. "

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