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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 39

VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1982

Art. 4
L'articolo 38 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è così modificato: il primo comma è sostituito dal seguente:
" Ai responsabili dei servizi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 20 viene attribuito l'incarico di coordinatore ";
dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:
" Rispetto ai servizi di cui all'art. 20, i compiti di raccordo, compatibilizzazione, coordinamento e verifica propri del coordinatore concernono l'attuazione delle direttive del comitato regionale o della sezione provinciale o circondariale dell'Organo regionale di controllo ";
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
" Gli incarichi di coordinamento complessivamente attribuiti, compresi quelli di cui al primo comma del successivo art. 39, possono eccedere il numero dei servizi regionali, purchè siano contenuti nel limite di un quarto dei posti all'VIII livello retributivo ".

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