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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 39

VARIAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 1979, N. 12 E 22 OTTOBRE 1979, N 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1982

Art. 7
Le funzioni di responsabile dei servizi operativi centrale e decentrati " Difesa del suolo, risorse idriche, e risorse forestali " e di coordinatore dei servizi medesimi possono essere attribuite al personale del Corpo forestale dello Stato, il quale sia impiegato dalla Regione secondo il disposto degli articoli 11, ultimo comma del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 Sito esterno e 71, primo comma, lettera g), del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, e sia in possesso dei requisiti che erano previsti dall'ordinamento statale per dirigere i soppressi ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste. Tale attribuzione sarà valida fino a quando non sarà stata stipulata idonea convenzione fra la Regione ed il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'avvalimento del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato e, comunque, non potrà essere superiore al periodo di servizio indicato dal successivo articolo.
Al medesimo personale e con il succitato limite temporale possono essere attribuite le funzioni di responsabile degli uffici competenti nelle materie dei disciolti ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste.
Le funzioni di responsabile dei servizi e di coordinatore sono attribuite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare bilancio e affari generali, d' intesa col Ministero per l'agricoltura e le foreste, in deroga al procedimento previsto dall'art. 37 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 128 salvo il disposto del comma ottavo.
Per l'esercizio delle funzioni di coordinatore a detto personale non compete l'indennità di cui all'art. 38, quarto comma, della suddetta legge.
La nomina a responsabile di ufficio è effettuata, con le modalità di cui al terzo comma, in deroga al procedimento previsto dall'art. 36 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, salve le disposizioni dei commi decimo e undicesimo.
Nel caso di nomina a responsabile di ufficio effettuata a norma del secondo comma, allo stesso sono delegate, ai sensi dell'art. 40 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, le funzioni dei disciolti ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste.

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